DECRETO 17 settembre 2008 - Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia».

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1998 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Aquileia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Friuli Aquileia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», riconosciuto con decreto ministeriale del 3 agosto 1993 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana.

    Art. 2.

  2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

    Art. 3.

  3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto direttoriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia».

    Art. 4.

  4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

  5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 17 settembre 2008

    Il capo Dipartimento: Nezzo

    Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

    CONTROLLATA «FRIULI» AQUILEIA

    Art. 1.

    La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) e' riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

    Art. 2.

    La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

    Merlot;

    Cabernet

    Cabernet Franc;

    Cabernet sauvignon;

    Refosco dal peduncolo rosso;

    Friulano;

    Pinot bianco;

    Pinot grigio;

    Riesling da Riesling Renano ;

    Sauvignon;

    Traminer aromatico;

    Chardonnay;

    Verduzzo friulano;

    Malvasia Istriana;

    Muller Thurgau; e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni, salvo quanto previsto dall'art. 5 relativo al «taglio migliorativo».

    Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve ed i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon.

    Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

    La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Bianco e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con la presenza minima del 50% della varieta' Friulano; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3 ad esclusione di Traminer aromatico e del Muller Thurgau.

    La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosso e' riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varieta' gia' specificate, con la presenza minima del 50% della varieta' Refosco dal peduncolo rosso; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3.

    La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosato e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.

    Art. 3.

    ...

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