DECRETO 21 luglio 1998 - Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la r azionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla l egge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive m odificazioni, concernente disciplina della pesca dei molluschi b ivalvi; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i c onsorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997, recante nuova d isciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente l'adozione d el quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99; Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli s trumenti d'intervento, la possibilita' di adottare misure di g estione finalizzate a rafforzare il ruolo dei consorzi per la g estione delle risorse della fascia costiera ed a delegare la c onservazione e la gestione razionale degli stock di carattere l ocale; Ritenuta l'opportunita' di attuare la suddetta previsione del Piano t riennale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, d elegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto m inisteriale n. 44 del 1995 dinanzi citato; Considerato che, in attuazione dei principi propri della normativa i nternazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di s viluppo sostenibile, i consorzi, cui e' delegata la gestione della r isorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a g arantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale d ella risorsa molluschi; Ritenuta la necessita' che, nei compartimenti in cui non siano a ncora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina d ella pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero per le p olitiche agricole; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione d elle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva c entrale della pesca marittima, che, nella seduta del 15 luglio 1998, h anno reso all'unanimita' parere favorevole; Ritenuta l'opportunita' di confermare in dieci metri la lunghezza m assima tra le perpendicolari del peschereccio tipo, fatta salva la f acolta' per i consorzi di gestione di richiedere deroga motivata f ino al limite massimo di dodici metri;

Decreta: Art. 1.

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei m olluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.

  2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per l a disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del m are territoriale prospiciente ciascuna regione.

  3. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale d ella pesca e dell'acquacoltura 1997-99 la gestione della pesca dei m olluschi bivalvi e' affidata ai consorzi di gestione, costituiti ai s ensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti d al Ministero per le politiche agricole. I consorzi possono p resentare al Ministero per le politiche agricole motivate e d ocumentate richieste finalizzate all'assentimento di deroghe alla d isciplina prevista dal presente decreto ad esclusione di quella r ecata dagli articoli 2, 3 e 4. Il Ministero provvede, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

  4. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al c omma 1 non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il r iconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi e' d isciplinata con decreto ministeriale, su parere del comitato n azionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d el mare.

    Art. 2.

  5. Il "Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi" e' s oppresso. Presso ogni consorzio di gestione, di cui al comma 1, e' c ostituito un comitato di coordinamento con i compiti indicati nel p resente decreto. Le spese per il funzionamento del comitato sono a c arico del consorzio di gestione.

  6. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del d irettore generale della pesca e dell'acquacoltura, e' composto: a) da un rappresentante della direzione generale della pesca e d ell'acquacoltura; b ) dal comandante della capitaneria di porto o suo delegato; c ) dal presidente del consorzio di gestione; d ) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni p rofessionali nazionali che promuovono, ai sensi del decreto m inisteriale n. 44/1995, la costituzione del consorzio di gestione; e ) da un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di e ffettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito d el compartimento; f ) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali d ella pesca. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i m embri di cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri d i cui alle lettere c) e d). Il Comitato e' convocato dal presidente e ntro sette giorni dalla richiesta del consorzio.

  7. Il Ministero per le politiche agricole, su proposta dei consorzi d i cui all'art. 1, provvede, a partire dal 1 gennaio 2009, a ll'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi b ivalvi ed all'eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del d ecreto ministeriale in pari data con il quale sono state approvate l e disposizioni attuative del piano vongole in materia di ritiro d elle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.

    Art. 3.

  8. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono s tabilite dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca m arittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 o ttobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti ministeriali 4 a gosto 1982 e 16 luglio 1986.

  9. In ogni confezione del prodotto pescato e' ammessa una t olleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle p reviste di non piu' del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo p arere favorevole del comitato di coordinamento, adotta i p rovvedimenti necessari per consentire l'applicazione delle p revisioni del presente comma con riferimento al singolo sacco di p rodotto ovvero all'intera partita.

    Art. 4.

  10. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi p resentano al consorzio gestione del compartimento di appartenenza, e ntro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica c onforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).

  11. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, t rasmette al Ministero per le politiche agricole i dati aggregati r iferiti all'intero compartimento, conformemente al modello allegato a l presente decreto (allegato B), conservando agli atti del consorzio l e dichiarazioni relative alle singole unita'. Il consorzio comunica a ltresi' le unita' per le quali e' stata omessa la presentazione d ella dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa e' stata p resentata in maniera irregolare o incompleta.

  12. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e' s anzionata ai sensi delle leggi vigenti.

    Art. 5.

  13. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto d elle unita'. Previo parere favorevole del comitato di coordinamento, l 'orario di uscita e' fissato, per il periodo aprilesettembre, in una f ascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito c onto il tradizionale inizio dell'attivita' della piccola pesca.

  14. Le unita' di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attivita': a) dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e f estivi; b ) dal 1 aprile al 30 settembre nei giorni di sabato, domenica, f estivi, piu' un altro giorno determinato dal consorzio di gestione.

  15. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli a ttrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di f orza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

  16. Dal 1 luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga i draulica nel mar Tirreno puo' essere effettuata nel limite massimo d i quattro ore. L'orario e' fissato con la procedura di cui al comma 1 .

  17. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente a rticolo per le festivita' di fine anno.

    Art. 6.

  18. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca delle v ongole almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre.

  19. La pesca degli altri molluschi bivalvi e' vietata nei seguenti p eriodi: a) cannolicchi in Adriatico: dal 1 aprile al 30 settembre; c annolicchi in Tirreno: dal 1 aprile al 31 maggio; b ) telline: dal 1 aprile al 30 aprile; c ) tartufi: dal 1...

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