LEGGE 5 febbraio 1992, n. 169 - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini

Coming into Force14 Marzo 1992
Published date28 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/28/092G0125/ORIGINAL
Enactment Date05 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-1992
CAPO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

Art 3.
  1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui e' ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.

Art 4.
  1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.

  2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.

  3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

Art 5.
  1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono stabilite:

    1. la denominazione di origine dell'olio;

    2. la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;

    3. le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varieta' degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalita' di oleificazione;

    4. la resa massima di olive e di olio;

    5. le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona di cui alla lettera b), rispondenti ai regolamenti (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio l991.

  2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

    1. l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera b), tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;

    2. disposizioni circa i tipi e la capacita' dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonche' norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;

    3. disposizioni circa le modalita' di uso di indicazioni geografiche, aventi caratteristiche di tipicita', aggiuntive alla denominazione di origine;

    4. le modalita', rispondenti a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

  3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e di tipicita' che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Art 6.
  1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa e' presentata al competente assessorato regionale, che la istruisce, previa pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia e nel Bollettino ufficiale della regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in piu' regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

  2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

    1. relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

    2. indicazione, a mezzo di una carta geografica in scala 1:25.000, della zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

    3. indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione di origine controllata;

    4. indicazione delle varieta' delle olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e delle rispettive proporzioni;

    5. indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

  3. La domanda, con la relativa documentazione, e' trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Art 7.
  1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi.

  2. A partire dalla data di cui al comma 1 e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

  3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purche' graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Art 8.
  1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata, destinati alla produzione degli oli suddetti, devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  2. L'iscrizione all'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

  3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di...

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