Art5.Varieta' utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varieta' di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varieta' di viti e classificate per le relative aree amministrative come varieta' idonee alla coltivazione o come varieta' in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varieta' di viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione. Sono escluse le superfici non eccedenti i 1.000 metri quadrati la cui produzione e' destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.
Art6.Vitigno autoctono italiano
Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui e' dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza e' rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi e' limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari...