DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. 6 - Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreria

Coming into Force09 Gennaio 1996
Published date09 Gennaio 1996
Enactment Date08 Gennaio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/01/09/095G0005/CONSOLIDATED/20070731
Official Gazette PublicationGU n.6 del 09-01-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonche' in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria, conseguenti alle ulteriori esigenze che si sono venute a determinare nei relativi settori;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il proseguimento della gestione finanziaria dell'ANAS fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilita' di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituito dal seguente:

    " 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato 'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".

  2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea e' sostituito dal seguente:

    " 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".

  3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    "h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".

  4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    " 2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".

  5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). - 1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.

  6. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

  7. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

  8. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".

Art 2.

Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

  1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Art 3.

Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

  1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, puo' corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435 2 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti stipulati a partire dal l gennaio 1998".

Art 4.

Impignorabilita' del conto di contabilita' speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

  1. Alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente...

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