DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1981, n. 811 - Approvazione del regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di banca

Coming into Force26 Gennaio 1982
End of Effective Date28 Marzo 1998
Published date11 Gennaio 1982
Enactment Date09 Ottobre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/01/11/081U0811/CONSOLIDATED/19981001
Official Gazette PublicationGU n.9 del 11-01-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1982 Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 32

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4345

Regolamento

REGOLAMENTO PER LA FABBRICAZIONE E L'EMISSIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art 1

Le caratteristiche dei biglietti di banca sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro sentito l'Istituto di emissione.

La fabbricazione dei biglietti di banca, distinti per taglio, numero e valore, e' autorizzata con decreto del Ministro del tesoro su richiesta dell'Istituto.

Art 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4345

---------------

AGGIORNAMENTO(4)

Il D.LGS. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del

trattato."

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

Art 2

Il controllo sulla fabbricazione della carta filigranata e sulla lavorazione dei biglietti di banca, sulla custodia e sulla consegna di essi alle casse dell'Istituto di emissione tramite la cassa speciale di cui all'art. 17, sul ritiro dalla circolazione di quelli logori o danneggiati e sulla successiva distruzione e' demandato ai controllori del Ministero del tesoro.

Agli effetti di tale vigilanza il Ministero istituisce presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale appositi uffici di controllo.

Gli uffici di controllo sono tenuti a seguire contabilmente la fabbricazione della carta e delle banconote con l'osservanza delle modalita' applicative indicate nelle "istruzioni" emanate dal Ministero.

L'Istituto di emissione puo' esercitare presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le verifiche che ritenga piu' opportune sulle lavorazioni e sui materiali, comunque afferenti alle rispettive produzioni, disponendo anche l'adozione di idonee misure di sicurezza.

Art 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4345

---------------

AGGIORNAMENTO(4)

Il D.LGS. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del

trattato."

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

Art 3

I biglietti di banca recano l'impronta del contrassegno di Stato le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Il contrassegno di Stato viene approntato con la collaborazione tecnica dell'Istituto di emissione sotto la vigilanza del competente ufficio di controllo del Tesoro.

La produzione e l'utilizzazione dei "tipi" del contrassegno di Stato sono soggette alle stesse norme che regolano il controllo, la contabilizzazione e la distruzione dell'altro materiale da stampa adoperato nella lavorazione dei biglietti.

Le spese relative alla fabbricazione del contrassegno di Stato sono a carico dell'Istituto di emissione, che fornisce altresi' il personale, le macchine grafiche e gli inchiostri per l'applicazione del contrassegno stesso.

Art 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4345

---------------

AGGIORNAMENTO(4)

Il D.LGS. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del

trattato."

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

Art 4

Gli studi per la creazione delle filigrane, i punzoni originali e i relativi stampi e controstampi, nonche' i materiali occorrenti alla stampa dei biglietti sono realizzati direttamente o indirettamente a cura dell'Istituto di emissione sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro.

L'approntamento delle tele filigranatrici, a mezzo dei punzoni forniti dall'Istituto di emissione, e' eseguito sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro e dell'Istituto stesso.

Art 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4345

---------------

AGGIORNAMENTO(4)

Il D.LGS. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del

trattato."

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

Titolo II DELLE CARTIERE
Art 5

La carta occorrente per la fabbricazione dei biglietti di banca deve essere prodotta e fornita da cartiere note per serieta', correttezza e capacita' tecnica. L'Istituto di emissione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del tesoro, con opportuno anticipo, la cartiera prescelta, la data d'inizio della lavorazione e l'entita' degli ordinativi conferiti.

L'Istituto fara' anche tenere al Ministero due copie del capitolato d'oneri sottoscritto dalla ditta fornitrice, nonche' due copie della pianta dei locali ove si svolgeranno le lavorazioni.

Particolari atti, anche di contenuto esulante dal presente regolamento, potranno essere emanati dal Ministero del tesoro, sentito l'Istituto di emissione, nelle singole concrete ipotesi di approvvigionamento di carta filigranata presso cartiere estere.

Art 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4345

---------------

AGGIORNAMENTO(4)

Il D.LGS. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del

trattato."

--------------

AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.

Art 6

Prima dell'inizio della fabbricazione della carta filigranata, il Ministero del tesoro e l'Istituto di emissione danno incarico a propri rappresentanti di assicurarsi che i locali siano rispondenti alla pianta di che all'articolo precedente e che siano attrezzati in conformita' alle prescrizioni del capitolato d'oneri ed in grado di offrire le piu' ampie garanzie di sicurezza.

Art 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4345

---------------

AGGIORNAMENTO(4)

Il D.LGS. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che " Le disposizioni di cui all'articolo 4 entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del

trattato."

----...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT