Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del trattato che istituisce la Comunita' europea;
Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunita' europea;
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Acquisito il parere dell'Istituto monetario europeo;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
"trattato": il trattato che istituisce la Comunita' europea;
"SEBC": il Sistema europeo di banche centrali istituito a norma dell'articolo 4A del trattato;
"BCE": la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo 4A del trattato;
"statuto del SEBC": lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oggetto del protocollo n. 3 allegato al trattato;
"statuto della Banca": lo statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche e integrazioni;
"testo unico": il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche e integrazioni.
Art
2.
Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC
La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.
La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC.
Art
2.
Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC
La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.
La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC. 1
Art
3.
Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia
Fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, il Governatore della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme del trattato e dello statuto del SEBC. Fino al termine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell'articolo 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483, cosi' come previsto negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2, del presente decreto. Sono o restano abrogati l'articolo 37 del testo unico, l'articolo 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, e l'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.
L'articolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed e' rieleggibile.". Sono o restano abrogati il terzo comma del predetto articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n. 1715.
I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero.