Art
1.
E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 500.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i contingenti dei biglietti stessi.
La data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno corso legale, ed il limite per il loro potere liberatorio, saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4312
Art
2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti nascenti, dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione, nonche' ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 4312