DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 747 - Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983

Coming into Force01 Gennaio 1984
End of Effective Date31 Dicembre 2001
Enactment Date29 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/12/31/083U0747/CONSOLIDATED/20030122
Published date31 Dicembre 1983
Official Gazette PublicationGU n.358 del 31-12-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' e l'urgenza di prorogare taluni termini previsti dalle disposizioni legislative in scadenza al 31 dicembre 1983;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Le amministrazioni preposte, anche come autorita' vigilanti, a settori di intervento interessati da disposizioni di legge, la cui vigenza sia sottoposta a termine finale, predispongono, almeno sessanta giorni prima della scadenza, una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione delle disposizioni predette, nella quale, ove necessario, formulano motivate proposte di proroga o di disciplina sostitutiva.

  2. La proroga o la disciplina sostitutiva sono proposte alle Camere con disegno di legge di Governo, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' e l'urgenza di prorogare taluni termini previsti dalle disposizioni legislative in scadenza al 31 dicembre 1983;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Le amministrazioni preposte, anche come autorita' vigilanti, a settori di intervento interessati da disposizioni di legge, la cui vigenza sia sottoposta a termine finale, predispongono, almeno sessanta giorni prima della scadenza, una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione delle disposizioni predette, nella quale, ove necessario, formulano motivate proposte di proroga o di disciplina sostitutiva.

    1-bis. La predetta relazione e' trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

  2. La proroga o la disciplina sostitutiva sono proposte alle Camere con disegno di legge di Governo, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 8

Art 2.
  1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, relativo alla proroga degli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, e dall'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla proroga dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1984.

  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di instaurare rapporti di impiego in deroga alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ivi compresi i rapporti a carattere convenzionale.

  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad integrazione della normativa vigente, gli atti o provvedimenti adottati in violazione del disposto del precedente comma 2 sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.

  4. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo allo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, e' prorogato al 31 marzo 1984.

  5. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, tredicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi, e' prorogato al 30 giugno 1984.

  6. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 25, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo all'utilizzazione di personale dell'INPS presso l'ENPAS, e' prorogato al 30 giugno 1984.

  7. Il termine del 31 dicembre 1983 di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 545, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, e' prorogato al 30 giugno 1984.

  8. Per provvedere nelle regioni di cui al precedente comma 7 alle necessita' di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-quater del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  9. All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'attuazione del precedente comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Servizio nazionale dell'impiego".

  10. Con effetto dal 1 dicembre 1983 lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, prorogata, da ultimo, fino al 30 novembre 1983 con la legge 30 aprile 1983, n. 132, e' ulteriormente prorogato fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984.

  11. Gli importi occorrenti per la concessione dello sgravio contributivo di cui al precedente comma 10, nonche' quelli da versare all'INPS a decorrere dall'anno 1984 in conseguenza dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 59, comma 9, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, concesso fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983, valutati complessivamente in lire 10.460 miliardi al netto delle somme indicate al successivo comma 12, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 380 miliardi nell'anno 1984, di lire 650 miliardi nell'anno 1985, di lire 2.230 miliardi nell'anno 1986 e di lire 800 miliardi in ciascuno degli anni dal 1987 al 1995, per essere assegnati all'INPS sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali. L'ulteriore importo a saldo eventualmente dovuto all'INPS e' determinato dalla legge finanziaria relativa all'anno 1996.

  12. Lo stanziamento disposto per l'anno 1984 ai sensi del precedente comma 11 e' aumentato, fino alla somma di lire 376 miliardi, delle somme non assegnate all'INPS fino a tutto l'anno 1983, a valere sulla relativa autorizzazione di spesa di lire 1.500 miliardi di cui all'articolo 24, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1984.

  13. All'onere di lire 380 miliardi, derivante dall'applicazione del precedente comma 10 nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91".

  14. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, concernente l'attuazione della direttiva C.E.E. n. 79/581, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori, e' sostituito dal seguente:

    "L'indicazione del prezzo per unita' di misura dei prodotti alimentari e' facoltativa fino al 30 giugno 1984.

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