DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121 - Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Coming into Force10 Novembre 2018
Published date26 Ottobre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/10/26/18G00147/CONSOLIDATED/20191211
Enactment Date02 Ottobre 2018
Official Gazette PublicationGU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p);

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa nella seduta del 1° agosto 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Regole e finalita' dell'esecuzione

  1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' a carico di minorenni, nonche' per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

  2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresi' a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita' sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Capo II ESECUZIONE ESTERNA E MISURE PENALI DI COMUNITÀ
Art 2.

Misure penali di comunita'

  1. Sono misure penali di comunita' l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semiliberta', l'affidamento in prova in casi particolari.

  2. Le misure penali di comunita' sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalita', un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo.

  3. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

  4. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalita' del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'eta' e del grado di maturita', del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.

  5. Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della liberta' personale.

  6. La durata delle misure penali di comunita' e' corrispondente alla durata della pena da eseguire.

  7. L'esecuzione delle misure penali di comunita' avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalita' organizzata.

  8. Con l'applicazione delle misure puo' essere disposto il collocamento del minorenne in comunita' pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunita' possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.

  9. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunita', l'osservazione e' svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza puo' disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.

  10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneita' del domicilio indicato per l'esecuzione della misura.

  11. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura penale di comunita'.

  12. Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semiliberta' di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche' sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunita' di cui al presente decreto.

Art 3.

Prescrizioni e modalita' esecutive delle misure penali di comunita'

  1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunita', prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.

  3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunita' sono indicate le modalita' con le quali il nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto puo' farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Art 4.

Affidamento in prova al servizio sociale

  1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato puo' essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.

  2. Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine:

    1. alle attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l'educazione e l'inclusione sociale;

    2. alle prescrizioni riguardanti la dimora, la liberta' di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi;

    3. alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attivita' ovvero relazioni personali che possono indurre alla commissione di ulteriori reati.

  3. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza puo' disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando opportuno, il collocamento in comunita'.

  4. ...

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