LEGGE 3 maggio 1985, n. 204 - Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio

Coming into Force06 Giugno 1985
Published date22 Maggio 1985
Enactment Date03 Maggio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/05/22/085U0204/CONSOLIDATED/20100423
Official Gazette PublicationGU n.119 del 22-05-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli effetti della presente legge, l'attivita' di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o piu' zone determinate.

L'attivita' di rappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di concludere contratti in una o piu' zone determinate.

Art 2.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

Art 2.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.3

Art 3.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art 4.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.

Essa e' composta:

  1. da un membro di giunta della camera di commercio;

  2. da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale;

  3. da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

  4. da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione cosi' costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale e' addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art 4.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.

Essa e' composta:

  1. da un membro di giunta della camera di commercio;

  2. da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale;

  3. da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

  4. da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione cosi' costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale e' addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2

Art 5.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

  2. godere dell'esercizio dei diritti civili;

  3. non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per...

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