PROVVEDIMENTO 13 Giugno 2007 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, le disposizioni del capo V sull'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Vista la delibera del Comitato di gestione del 28 maggio 2007;

Determina:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. L'Agenzia del territorio assicura il pieno esercizio del diritto di accesso, le cui modalita' restano disciplinate dal presente regolamento, emanato in conformita' alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241/1990 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.

  2. Il diritto di accesso si esercita sugli atti che l'Agenzia detiene, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all'accesso, indicati nel successivo art. 15.

  3. Per "documento amministrativo" s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

  4. L'Agenzia del territorio consente l'accesso ai documenti amministrativi anche per via telematica, in applicazione della normativa sull'Amministrazione digitale. L'accesso alle informazioni trattate mediante strumenti informatici avviene secondo le modalita' previste nel presente regolamento.

  5. Rimangono ferme le particolari disposizioni che regolano la consultazione degli atti catastali e i registri immobiliari.

    Art. 2.

    Soggetti legittimati all'accesso

  6. Sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti stabilmente dalle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia del territorio tutti i soggetti, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi, che hanno un interesse personale, concreto ed attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l'accesso, non compresi nelle tipologie indicate nel successivo art. 15.

  7. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia.

    Art. 3.

    Controinteressati

  8. Per controinteressati s'intendono, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241/1990, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

    Art. 4.

    Richiesta di accesso

  9. La richiesta di accesso e' proposta al responsabile dell'Ufficio che ha emanato l'atto finale o che lo detiene stabilmente.

  10. La richiesta formale presentata ad unita' organizzativa diversa da quella nei cui confronti deve essere esercitato l'accesso e' dalla stessa trasmessa a quella competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvenuta trasmissione.

  11. La richiesta puo' pervenire all'Agenzia anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, via telefax o per via telematica. In questi casi, a scopo di identificazione, deve essere allegata la copia di un documento di identita' del richiedente in corso di validita'.

  12. La richiesta di accesso puo' essere presentata anche all'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell'Ufficio che ha emanato l'atto finale o che lo detiene stabilmente.

    Art. 5.

    Ufficio relazioni con il pubblico

  13. Compete all'Ufficio relazioni con il pubblico lo svolgimento di specifiche attivita' di orientamento degli utenti, al fine di agevolare la conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento, nonche' di promuovere i contatti con i relativi responsabili.

  14. L'U.R.P. e' tenuto a fornire agli utenti, relativamente ai singoli procedimenti amministrativi, informazioni sui costi di estrazione di copie e di trasmissione degli atti, nonche' ogni altra informazione sulle modalita' di esercizio del diritto di accesso.

    Art. 6.

    Responsabile del procedimento di accesso

  15. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente, o su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unita' organizzativa, competente a formare il documento ovvero a detenerlo stabilmente.

  16. Nel caso di documenti il cui procedimento sia di competenza di piu' strutture centrali e/o periferiche, responsabile del procedimento e' il dirigente o il dipendente da lui designato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, oppure quello competente a detenerlo stabilmente.

    Art. 7.

    Competenze del responsabile del procedimento

  17. Il responsabile del procedimento di accesso provvede ad istruire il procedimento relativo alla richiesta di accesso, con le modalita' previste dal presente regolamento e secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, nonche' di quelli indicati nei successivi articoli 10, comma 3, e 11, comma 2.

  18. Il responsabile del procedimento di accesso, in particolare:

    1. accerta l'identita' del richiedente;

    2. verifica la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso da parte del richiedente;

    3. valuta la motivazione addotta dal richiedente ed, in generale, l'ammissibilita' dell'istanza;

    4. verifica l'esistenza di eventuali controinteressati;

    5. cura ogni comunicazione con il richiedente e i controinteressati;

    6. adotta le determinazioni in ordine alla richiesta di accesso.

    Art. 8.

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