LEGGE 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

Coming into Force08 Marzo 2005
Enactment Date11 Febbraio 2005
Published date21 Febbraio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/02/21/005G0028/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.42 del 21-02-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicita' e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario»;

  2. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1

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Art 2.
  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

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Art 3.
  1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:

Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati

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Art 4.
  1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

Art 5.
  1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

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Art 6.
  1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:

Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali

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Art 7.
  1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;

  2. dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento

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Art 8.
  1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2:

    1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;

    2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate»;

  2. al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;

  3. al comma 5:

    1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;

    2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto»;

  4. dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

    5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni

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Art 9.
  1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, primo periodo:

    1) dopo la parola: «complessita» sono inserite le seguenti: «e di insediamenti produttivi di beni e servizi»;

    2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita»;

  2. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumita»;

  3. dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3

    .

Art 10.
  1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 e' anteposto il seguente:

    01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione

    ;

  2. al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;

  3. al comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo»;

  4. al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale»;

  5. al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita»;

  6. dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede

    ;

  7. al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;

  8. il comma 9 e' sostituito dal seguente:

    9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza

    .

Art 11.
  1. All'articolo l4-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 2 e' abrogato;

  2. il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

    3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale...

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