DECRETO 18 Settembre 2007 - Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

IL PRESIDENTE

dell'Istituto superiore di sanita'

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1995, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1995, n. 183, che ha adottato il "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita";

Vista la circolare del direttore pro-tempore del 25 ottobre 1995, prot. n. 38521SAP 3.3, contenente misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la circolare del direttore pro-tempore del 23 settembre 1997, prot. n. 33092/SP 3.3, contenente direttive in merito alle modalita' di informazione sui procedimenti amministrativi e adempimenti del responsabile del procedimento in merito all'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1996, n. 458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1996, n. 208, che ha adottato il "Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, con cui e' stato emanato il nuovo "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e che ha previsto, all'art. 1, che le pubbliche amministrazioni provvedano a disciplinare il diritto di accesso tramite provvedimenti organizzatori generali;

Riconosciuta l'opportunita' di dettare le misure idonee a permettere l'esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti in linea con la normativa attualmente vigente e di fornire indicazioni per una trattazione omogenea, da parte di tutte le strutture dell'Istituto, delle istanze relative al diritto di accesso;

Vista la delibera n. 12/A allegata al verbale n. 77, adottata dal C.D.A. del 17 luglio 2007;

Vista la nota di approvazione del Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - DGRST6\I.4.d.a.1.6/60-5899 del 6 settembre 2007;

E m a n a l'unito regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto superiore di sanita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il presidente: Garaci

Allegato

Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto superiore di sanita'

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: "legge".

Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti dall'Istituto Superiore di Sanita' e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitabile nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanita', da chiunque (soggetto pubblico o privato) abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.

Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituto Superiore di Sanita'.

L'Istituto non e' tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT