Dir. (UE) 25 ottobre 2012, n. 29

Pagine112-117
112
leg
1/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di pri-
ma iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese ar-
tigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’uff‌icio del registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certif‌icata entro il 30 giugno 2013. L’uff‌icio del registro delle im-
prese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elet-
tronica certif‌icata, in luogo dell’irrogazione della sanzione previ-
sta dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda f‌ino
ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica
certif‌icata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale
periodo, la domanda si intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 6,
è inserito il seguente:
«Art. 6 bis. (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti). - 1. Al f‌ine di favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni
e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le
risorse umane, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione
vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli in-
dirizzi di posta elettronica certif‌icata (INI-PEC) delle imprese e
dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle im-
prese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche ammini-
strazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di
pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza ne-
cessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto,
secondo la def‌inizione di cui all’articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al f‌ine del conte-
nimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita
l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e ge-
stione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle
strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla
gestione del registro imprese e ne def‌inisce con proprio decreto,
da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche def‌inite le moda-
lità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comuni-
cano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio
per il tramite delle proprie strutture informatiche al f‌ine di otti-
mizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza
pubblica.».
SEZIONE X
ULTERIORE MISURE
PER LA CRESCITA DEL PAESE
34 bis. (Autorità nazionale anticorruzione). 1. Allo scopo di raf-
forzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di
rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e
pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come
autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente no-
minato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13,
comma 3, su proposta del Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplif‌icazione, del Ministro della giustizia e del Mini-
stro dell’interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno
avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e per-
secuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I com-
pensi del presidente e dei componenti della Commissione sono
ridef‌initi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle f‌inanze, nel rispet-
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, in modo da garantire l’invarianza complessiva della spesa.
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di
intese con il Ministro dell’economia e delle f‌inanze, della Guardia
di f‌inanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti
ai f‌ini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto
e all’imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi f‌ini, può ri-
chiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la
funzione pubblica.
3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la f‌inanza pubblica.
4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termi-
ne di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.
190, è differito al 31 marzo 2013.
V
Dir. (UE) 25 ottobre 2012, n. 29. Istituzione delle norme mini-
me in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime
di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
(Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L 315 del 14 novembre 2012).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Obiettivi). 1. Scopo della presente direttiva è garantire che le
vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione
adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Gli Stati
membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate
in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e
non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza
alle vittime o di giustizia riparativa o con un’autorità competente
operante nell’ambito di un procedimento penale. I diritti previsti
dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non
discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di
soggiorno.
2. Gli Stati membri assicurano che nell’applicazione della
presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto
considerato l’interesse superiore del minore e si proceda a una
valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso
delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età,
maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il
titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentan-
te legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti
specif‌icamente vertenti sui minori.
2. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini della presente direttiva si intende per:
a) «vittima»:
i) una persona f‌isica che ha subito un danno, anche f‌isico,
mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati
direttamente da un reato;

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT