Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.

392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.

26; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9 settembre 2003; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del 24 novembre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella riunione del 20 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per

    1. carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; b) carta di identita' elettronica: la carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26; d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale; e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi; g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente

    ´2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.ª.

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

    ´Art. 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici). - 1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento d'identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere

    1. i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale.

  3. La carta d'identita' e il documento elettronico possono contenere

    1. l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

  4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini...

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