LEGGE 11 agosto 2003, n. 231 - Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali)

1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali

  1. Joint Forge in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom; d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania; g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2); h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.

3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata.

4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.

5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. 6. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1

- Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2003. Si riporta il testo dell'art. 1

Art. 1 (Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali). - 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 30 giugno 2003.

3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: «Enduring Freedom» nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al 30 giugno 2003.

4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: «International Security Assistance Force» (ISAF), e' differito al 30 giugno 2003.

5. Il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 30 giugno 2003.

6. Il termine previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 30 giugno 2003.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

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Art. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali)

1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalita' previste dai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Nota all'art. 2

- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, vedi nota all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 2

Art. 2 (Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina). - 1. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM», prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 3, al personale impiegato nella missione e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.

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Art. 3.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan)

1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Nota all'art. 3

- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42

Art. 2-bis (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan). - 1. E' autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan, in corso in Kenya, nonche' alle attivita' della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.

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Art. 4.

(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Nota all'art. 4

- La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992...

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