DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92 - Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione

Coming into Force14 Maggio 2002
Enactment Date10 Maggio 2002
Published date13 Maggio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/05/13/002G0122/CONSOLIDATED/20020712
Official Gazette PublicationGU n.110 del 13-05-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;

Considerato che con numerosi provvedimenti normativi e' stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento termini ossigeno disciolto

  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' differita al 31 dicembre 2003.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;

Considerato che con numerosi provvedimenti normativi e' stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine...

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