Disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dall'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Considerato che le numerose novita' procedurali connesse in particolare alle nuove norme sull'assistenza fiscale, all'estensione dell'invio telematico delle dichiarazioni nonche' al varo degli studi di settore rendono opportuno, in questa fase di prima applicazione della nuova normativa su indicata, ampliare i termini per effettuare tutte le operazioni relative ai versamenti e alle dichiarazioni dei contribuenti e degli intermediari, prevenendo l'insorgere di problemi che, in passato, hanno determinato il susseguirsi di rinvii e di slittamenti a ridosso delle scadenze; Ritenuto opportuno evitare l'accavallarsi di scadenze che complicherebbero il lavoro degli intermediari e degli uffici finanziari e di garantire che i flussi di gettito rispettino i tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato; Sulla...

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