ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 Ottobre 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, il giorno 9 luglio 2007. (Ordinanza n. 3615).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova il giorno 9 luglio 2007;

Considerato che il giorno 9 luglio 2007 il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova e' stato interessato da eventi meteorologici di particolare intensita' che hanno provocato danni alle infrastrutture, a strutture pubbliche e private, ad attivita' produttive, commerciali e ricettive, nonche' gravi disagi alla popolazione interessata;

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 20 settembre 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

  1. L'Assessore alla protezione civile, prevenzione e polizia locale della regione Lombardia e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa.

  2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

  3. Il commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, indicando i soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente ordinanza, da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  4. Il commissario delegato provvede anche avvalendosi di soggetti attuatori, per l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, affidando loro specifici...

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