ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita'' atmosferiche del 1º ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare gli eventi alluvionali del mese di dicembre 2008. (Ordinanza n. 3825...

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto in data 8 ottobre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009»;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sopra citati;

Viste le richieste del sindaco di Messina;

Viste le richieste del 16 e del 28 ottobre 2010 del Ministero dell'interno;

Viste le note del presidente della regione Siciliana in data 13, 20 e 26 novembre 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

  1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive ed economiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 che hanno colpito la provincia di Messina, il Commissario delegato, e' autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

    1. un contributo per i danni subiti pari a euro 1000 mensili ai titolari di attivita' ubicate in edifici o aree sgomberate con provvedimento delle autorita'. Il contributo e' erogato fino alla sistemazione dell'attivita' in altri locali e in ogni caso per non oltre 12 mesi;

    2. un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;

    3. un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

  2. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

  3. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 le parole «nel limite di euro 100» sono sostituite dalle parole «nel limite di euro 200».

    Art. 2

  4. Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento calamitoso nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, e' concessa, fino al 30 giugno 2010, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa.

  5. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.

  6. Per i soggetti che alla data dell'evento calamitoso erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, sono sospesi, fino al 30 giugno 2010 i...

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