DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2003, n. 270 - Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/109/CE; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3, e l'articolo 2; Vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta; Vista la direttiva 76/625/CE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Campo di applicazione 1. Nell'ambito del sistema statistico nazionale, l'indagine statistica riguardante il potenziale di produzione delle piantagioni delle specie di alberi da frutto indicate al comma 2, stabilita, per l'anno 2002, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, e' effettuata, ai sensi del presente decreto, con cadenza quinquennale a decorrere da detto anno.

  1. Oggetto dell'indagine di cui al comma 1 sono le seguenti specie

    1. mele da tavola; b) pere da tavola; c) pesche; d) albicocche; e) arance; f) limoni; g) agrumi a piccoli frutti.

  2. Il campo di applicazione dell'indagine di cui al comma 1 riguarda tutte le aziende con una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati al mercato.

  3. L'indagine di cui al comma 1 si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle coltivazioni di alberi da frutta delle varie specie di cui al comma 2 o di una o piu' di esse in associazione con altre specie.

  4. L'indagine di cui al comma 1 e' condotta per campione con campionamento casuale secondo i criteri fissati all'articolo 3.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita

    Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie

    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione...

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