L’effettività della destinazione allo scopo delle fondazioni liriche

AutoreAlessandra Angiuli
Pagine127-134

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@1. Fisionomia dei soggetti e loro funzione

Possono essere definite “culturali”1 quelle fondazioni che, connotate dal perseguimento di un siffatto scopo, si dotino di un’articolata organizzazione interna e, per procurarsi i mezzi adeguati al suo raggiungimento, svolgano attività d’impresa o economica in senso ampio, così rivelandosi come esperienze assai lontane dal paradigma originario delle fondazioni codicistiche2. Il codice civile instaura, infatti, una sorta di regime di “libertà vigilata” per le fondazioni, attraverso l’imposizione al fondatore di vincoli stringenti relativamente al suo distacco dall’ente3; non definisce in modo esplicito gli scopi ammessi e fornisce una tutela solo indiretta a fondatore/i e beneficiari, attraverso la delega dei compiti di vigilanza e controllo sulla fondazione ad una valutazione dell’attività amministrativa, dotata – nelle intenzioni del legislatore4 – di amplissima discrezionalità nella considerazione, a priori, della meritevolezza degli scopi, della congruità del patrimonio rispetto ad essi e, a posteriori, della diligenza nell’operato degli amministratori5. Ne deriva uno schema idoneo a configurare un “tipo” normativo di ente caratterizzato dalla esclusività, in quanto si preclude al fondatore qualsiasi scelta possibile in ordine alla conformazione, nonché dalla esaustività, perché si confina l’autonomia del fondatore ai presupposti e non gli si lascia alcuno spazio in relazione all’organizzazione interna e alla struttura6.

Le fondazioni culturali, sebbene costituite sulla base della scarne prescrizioni codicistiche, hanno nel corso degli anni assunto peculiari caratteri-Page 128stiche. Il principio del distacco del fondatore dall’ente e della posizione servente (rispetto al patrimonio) del consiglio di amministrazione sono divenuti sempre meno marcati; esse non svolgono esclusivamente attività devolutiva, ma fanno diverso uso del patrimonio e dei suoi frutti e, quale elemento caratterizzante, perseguono uno scopo che può definirsi in senso ampio “culturale”7, in quanto le loro erogazioni sono dirette alla valorizzazione dei beni della cultura, assicurano il pluralismo e la libertà culturale, in ossequio alle previsioni dell’art. 9 Cost., che richiama la cultura tra i principi fondamentali della Repubblica.

La connotazione culturale dello scopo perseguito da tali fondazioni è assurta, nel corso degli anni, a criterio distintivo della fattispecie “fondazione culturale”, che non si configura come fondazione “atipica”, bensì come species del genus fondazione. Nell’ambito del fenomeno “fondazione” è, cioè, emersa una categoria dotata di autonomia, che deriva dall’emanazione di una pluralità di norme, estranee al codice civile, che ne tratteggiano i caratteri essenziali8.

Nel panorama delle fondazioni culturali, la presente ricerca sarà incentrata sullo studio della normativa di riferimento di quelle liriche e di quelle operanti nel settore dello spettacolo e dei beni culturali. Tali fondazioni9 sono state tutte istituite ex lege, per trasformazione di enti pubblici preesistenti10, con l’obiettivo di costituire un vincolo su determinati beni, ciò comportando la destinazione di uso dei beni conferiti alla fondazione, che si connota, in realtà, come destinazione ad uno scopo (culturale), predefinito dalle rispettive leggi istitutive.

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In particolare, nel prosieguo della trattazione si esamineranno alcune pronunce giurisprudenziali e le norme relative alla responsabilità degli amministratori delle fondazioni liriche e di quelle operanti nel settore dello spettacolo e dei beni culturali, precisando che la normativa statale11 è costituita da alcuni decreti legislativi di trasformazione di enti pubblici in fondazioni e la normativa particolare, composta dagli statuti, è stata reperita sui siti web delle fondazioni.

@2. Status giuridico ed autonomia delle fondazioni culturali

I vincoli di destinazione di scopo e di uso caratterizzano le fondazioni culturali se ed in quanto queste ultime siano enti sostanzialmente (e non solo formalmente) autonomi, intendendosi per autonomia l’indipendenza dai soggetti fondatori, che sarà valutata analizzando in primo luogo ai rapporti tra consiglio di amministrazione delle fondazioni ed enti pubblici fondatori, nonché alcune questioni finanziarie. L’effettività del vincolo sarà, inoltre, verificata attraverso la valutazione della posizione dei beneficiari.

L’analisi delle norme contenute nelle leggi istitutive, delle disposizioni degli atti costitutivi e degli statuti e della giurisprudenza delle Corti nazionali consentirà di valutare l’operatività del vincolo di destinazione e l’autonomia delle fondazioni culturali considerate. Le norme di riferimento concernono l’autonomia delle fondazioni rispetto all’organizzazione pubblica, la responsabilità degli amministratori e i vincoli al loro operato. All’esito della valutazione, si verificherà se nel caso di specie la destinazione di scopo compiuta attraverso l’istituzione delle fondazioni liriche e dello spettacolo sia effettiva e se ne denunceranno gli usi impropri.

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Appare interessante notare che gli obiettivi della privatizzazione degli enti lirici e dello spettacolo, che riguardavano l’intenzione di convogliare capitali privati ed ampliare il pluralismo nei centri decisionali12, in linea di principio potrebbero essere assicurati proprio dalla forma fondazionale prescelta, atteso che la fondazione, per sua natura, definibile come “corrispettivo privatistico originario del modello dell’ente pubblico non territoriale”13, comporta la destinazione del patrimonio ivi conferito allo scopo statutariamente previsto, la cui attuazione è devoluta interamente al consiglio di amministrazione in carica. Il problema da risolvere concerne, pertanto, la verifica dell’effettività dell’autonomia e della privatizzazione del soggetto-fondazione e del meccanismo di gestione dei fondi ivi convogliati.

Attraverso lo studio e l’esegesi delle fonti normative di riferimento e delle applicazioni giurisprudenziali si verificherà, peraltro, se la scelta della fondazione non sia stata dettata dalla volontà di creare un ente comunque sostanzialmente pubblico, ma resistente ai mutamenti politici, perchè dotato di propria organizzazione interna e struttura. È chiaro che un ente siffatto incontra la resistenza degli eventuali soggetti privati che volessero conferire capitali, che difficilmente parteciperanno a fondazioni che orbitino in modo totalizzante attorno all’area pubblica14. Con la conseguenza che se si riscontrerà che le fondazioni in esame siano alimentate tutte con risorse pubbliche ed i suoi organi siano completamente dipendenti da soggetti pubblici, senza godere di alcuna autonomia operativa, sarà difficile riuscire a contestare la dottrina15 che ritiene che tali fondazioni siano soggetti di fatto pubblici; si dovrà, in tal caso, rinunciare a conferire effettività al vincolo di destinazione di scopo impresso a tali fondazioni.

Si deve registrare, in via di applicazione concreta, che in effetti all’attività delle fondazioni liriche hanno contribuito diversi soggetti privati16, sia sotto forme societarie che di persone fisiche, nonché vari enti pubblici, soprattutto locali. Di conseguenza, l’entità dei finanziamenti pubblici è andata via via diminuendo, a seguito di vari provvedimenti legislativi successivi17, considerate le attuali difficoltà finanziarie nelle quali si trovano le fondazioni, la diminuzione è stata sospesa con successivo comunicato del Ministero dei Beni culturali18.Page 131 Il profilo finanziario è quello più delicato, poiché se è vero che l’entità dei finanziamenti pubblici alle fondazioni liriche sta progressivamente diminuendo, in ragione della crescente partecipazione di soggetti privati, è innegabile che nessuna fondazione è allo stato autosufficiente, con la conseguenza che la dipendenza finanziaria dal potere politico rende difficile poter sostenere l’autonomia degli enti.

L’organizzazione, inoltre, sembra ancora fortemente legata a parametri e modalità pubblicistiche: si pensi ai consigli di amministrazione delle fondazioni, che in gli enti considerati sono composti in maggioranza da membri designati dalla parte pubblica, in quanto così dispone la legge19.

Tuttavia, la formulazione delle norme in esame sembra lasciar spazio all’autonomia, atteso che i membri del consiglio di amministrazione non sono considerati personalità meramente esecutive di indirizzi provenienti dai designanti, atteso che l’art. 12 d.lgs. n. 367/1996 dispone che lo statuto debba prevedere “requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell’organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione”; non possono esser revocati discrezionalmente dai nominanti e hanno breve durata in carica e rinominabilità limitata. Si concorda, pertanto, con chi sostiene20 che agli enti pubblici...

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