Il vincolo di destinazione nei finanziamenti turistico-alberghieri

AutoreVito Lubelli
Pagine147-158

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@1. Alcune nozioni

Con il termine Bed & Breakfast1 si intendono quelle attività ricettive extra alberghiere a conduzione familiare, gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare e utilizzando una parte della propria abitazione, forniscono alloggio, prima colazione e servizi accessori. La formula, letteralmente dall’inglese “letto e prima colazione”, nasce nei secoli scorsi nelle isole britanniche per ovviare alla necessità dei viandanti di trovare ospitalità in assenza di locande e di vie di comunicazione rapide e sicure.

Secondo la giurisprudenza civile e amministrativa2, l’attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta natura a quest’ultima analoga, comportando, non diversamente dall’esercizio di un albergo, un’attività imprenditoriale, un’azienda e il contatto diretto con il pubblico; mentre l’attività di B&B si caratterizza invece per la sua occasionalità, svolgendosi nell’ambito della normale quotidianità domestica e non in forma imprenditoriale, tale ossia da non costituire mai reddito primario; si tratta di una formula ricettiva principalmente fondata sull’incontro e sullo scambio culturale, piuttosto che sul guadagno, ove notevole importanza viene assegnata allo spirito di accoglienza e di ospitalità.

Sul punto, si reputa illegittima l’ordinanza di cessazione dell’attività di affittacamere svolta in locali condominiali, motivata per la mancanza di autorizzazione amministrativa, laddove manchino precisi e inconfutabili riscontri circa l’effettivo esercizio di attività alberghiera abusiva da parte dei ricorrenti, che sono in possesso di regolare attestato d’idoneità per l’esercizio del B&B, né sono riscontrate attività di disturbo alle persone che possano compromettere gli interessi tutelati dei condomini3.

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@2. La gestione illecita del finanziamento

Nella giurisprudenza penale4 si ammette che il riferimento sia dell’art. 316-ter sia dell’art. 640-bis c.p. a “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” è tanto deliberatamente generico da escludere che nella definizione delle fattispecie penali si sia voluto recepire un improbabile linguaggio tecnico, peraltro certamente non desumibile dalla ricchissima legislazione premiale di cui si avvale da decenni l’intervento pubblico, anche europeo.

Altrove si precisa che l’atto di disposizione patrimoniale necessario a integrare la truffa può derivare secondo l’art. 640-bis c.p. anche da un rapporto contrattuale bilaterale con lo Stato; tale atto presuppone invece un’erogazione giustificata dal mero riconoscimento dei suoi presupposti di legge nell’ipotesi dell’art. 640² c.p.5.

L’art. 316-bis c.p. si riferisce al contenuto e non al titolo della prestazione, quando punisce “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, [che] avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”. È evidente infatti che l’art. 316-bis c.p., che reprime la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali erano stati erogati, non può che riferirsi a contributi connotati appunto da un tale vincolo di destinazione. Mentre gli art. 316-ter e 640-bis c.p., essendo entrambi destinati a reprimere la percezione di per sé indebita dei contributi, indipendentemente dalla loro successiva destinazione, sono applicabili anche a erogazioni non condizionate da particolari destinazioni funzionali, come i contributi assistenziali.

Nel rapporto tra art. 316-ter e 640-bis, una parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter restringere l’ambito di applicazione della fattispecie di truffa, escludendo che la mera presentazione di documentazione falsa integri gli estremi degli artifici o raggiri, in modo da riservare così all’art. 316-ter un effettivo ambito di applicazione6. Altra parte della giurisprudenza invece tiene fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, ritenendo riconducibili all’art. 316-ter c.p. essenzialmente le condotte cui non consegua un’induzione in errore o un danno per l’ente erogatore7.

Secondo le SS.UU. 16568/2007 (che enunciano il principio per cui le norme ex art. 316-ter e 640-bis sono in rapporto di sussidiarietà e non di specialità), il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei presupposti del singolo contributo; ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazionePage 149 del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi l’erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D’altro canto l’effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell’erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto.

La giurisprudenza, qualificando la “non destinazione” nella malversazione, parla indifferentemente di distrazione, distrazione parziale, diversa destinazione, elusione, mutamento di destinazione, mancata destinazione.

L’art. 316-bis c.p. si presenta, nonostante qualche trascurabile differenza lessicale, come una prescrizione parallela all’art. 640-bis dello stesso codice, operante però non nel momento precettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l’esistenza di condizioni di favore – fino all’assoluta gratuità – nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla rilevanza penale del fatto8.

La condotta omissiva del delitto si concreta nel non destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti9 – oggetto materiale del reato – alle finalità di pubblico interesse, cioè iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività; ma può consistere pure nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta10.

È punibile la condotta di chi, ottenuto il contributo CEE per la ristrutturazione a fini agrituristici di fabbricati rurali, dia ai fondi erogati una diversa destinazione, dovendo ritenersi che l’interesse pubblico dell’opera o dell’attività da realizzare, cui si riferisce la norma incriminatrice, sia diretta conseguenza della provenienza pubblica del finanziamento agevolato11.

La malversazione si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti. In realtà, quanto al momento consumativo, occorre guardare la scadenza del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere realizzate le opere, non potendosi escludere, fino a quando detta scadenza non si sia verificata, che l’agente, pur se abbia nel frattempo destinato quei finanziamenti ad altra finalità, non provveda comunque alla realizzazione delle opere con altri mezzi economici di cui abbia o acquisti la disponibilità12.

Quanto al falso, secondo la giurisprudenza dominante, il reato di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p., in quan-Page 150to l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elemento essenziale per la sua configurazione13.

Vi è però un precedente isolato secondo il quale il delitto di tentata frode comunitaria e quello di falso ideologico commesso da soggetto privato in atto pubblico concorrono per la diversità del bene giuridico offeso14.

La truffa concorre con i delitti di falso destinati a integrarne l’estremo degli artifici e raggiri, perché il falso è solo uno dei possibili strumenti di frode15. Sicché, ove non si ritagliasse per l’art. 316-ter c.p. un ambito di applicazione estraneo a quello della truffa, si avrebbe l’ulteriore conseguenza discriminante di escludere solo per queste frodi il concorso con il falso. Tuttavia solo la falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell’art. 483 c.p. ovvero l’uso di un atto falso costituiscono modalità tipiche di consumazione del delitto di cui all’art. 316-ter c.p., mentre è soltanto eventuale che l’utilizzatore degli atti o documenti falsi sia anche autore della falsificazione. Perciò solo i delitti ex artt. 483 e 489 c.p. rimangono assorbiti ai sensi dell’art. 84 c.p. nel delitto previsto dall’art. 316-ter c.p., che concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni16.

@3. La destinazione di uso dell’immobile

Un orientamento minoritario della giustizia civile ritiene che l’uso dell’immobile adibito a Bed & Breakfast sia commerciale.

Infatti, l’attività di B & B impiantata dal conduttore in violazione della clausola contrattuale che prevede la concessione dell’immobile a uso esclusivamente abitativo e senza alcuna autorizzazione del locatore ha natura commerciale e comporta pertanto mutamento della destinazione d’uso, con grave alterazione del sinallagma contrattuale, sia per quanto concerne il corrispettivo del canone pattuito quale corrispettivo per il solo uso abitativo, sia per quanto concerne lo sfruttamento e il deterioramento maggiore della cosa locata, a nulla rilevando che secondo la normativa regionale l’attività in questione risulti legittima sotto il profilo amministrativo17.

Viceversa, un secondo orientamento, da preferire, indica l’uso come abitativo.

Secondo...

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