Il contratto di finanziamento di scopo e la rilevanza del vincolo di destinazione legale delle agevolazioni pubbliche

AutoreMichele Carnevale
Pagine135-146

Page 135

@1. Il contratto di finanziamento agevolato: la questione della sua individuazione e della determinazione della sua disciplina

I contratti di credito dei quali ci si deve occupare trovano collocazione nel fenomeno del finanziamento pubblico; collocazione che dà ragione dello specifico obbligo, gravante sul finanziato, di destinazione dei capitali (o dei beni di diversa natura) ricevuti ed altresì della onerosità attenuata – rispetto allo stesso finanziato – che caratterizza questo tipo di rapporto rispetto a quanto sarebbe comportato dalle regole economiche del mercato. Se è vero, infatti, che non tutti i crediti speciali costituiscono mutui di scopo, è altrettanto vero che i finanziamenti di scopo legale sono tutti – tendenzialmente – dei crediti speciali agevolati, nei quali l’agevolazione opera proprio come mezzo per incentivare il perseguimento dello specifico scopo di ordine sociale ed economico previsto volta a volta dalle singole leggi per fini di pubblico interesse.

Dal momento che i crediti speciali coprono un’area più vasta di quella occupata dai mutui di scopo, un primo problema che può presentarsi all’interprete, di fronte ad una legge che disciplini un credito speciale, è quello di stabilire se questo dia vita ad un mutuo di scopo o ad un mutuo ordinario; problema che andrà risolto mediante una verifica intesa ad appurare se il legislatore abbia o no dato rilevanza giuridica allo scopo della concessione del credito e se, in considerazione di tale rilevanza, abbia o no dettato una disciplina finalizzata alla realizzazione dello scopo stesso.

Per potersi parlare di mutuo di scopo è indispensabile che – per legge o per volontà delle parti – l’interesse alla realizzazione dello specifico scopo abbia avuto un ruolo primario nell’intento negoziale dei contraenti in guisa da essersi tradotto, attraverso la c.d. clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenzionato, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al conseguimento dello scopo.

La specifica rilevanza dello scopo legale per il quale il credito viene concesso non costituisce tuttavia l’unica peculiarità della figura in discorso,Page 136 dato che tutta un’altra serie di implicazioni discende dalla circostanza che il corrispondente negozio giuridico, pur essendo di diritto privato, intercorre con un’ente finanziatore, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, di evidenza pubblica. Il mutuo di scopo legale, come è ampiamente riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza, si inserisce nel multiforme fenomeno del finanziamento pubblico, caratterizzato, fra l’altro, da ciò che l’organismo mutuante, sulla base di un’apposita disciplina legislativa, concede le somme di danaro al sovvenzionato utilizzando un congegno procedimentale caratterizzato dall’intreccio di un procedimento amministrativo con un rapporto negoziale privatistico; e ciò sia nella fase costitutiva di deliberazione del finanziamento e di preventiva istruttoria sia nella successiva fase di svolgimento del rapporto, caratterizzata, quasi sempre, da poteri di controllo, di ingerenza e di irrogazione di sanzioni1.

@2. Qualificazione del contratto di finanziamento di scopo come autonomo tipo negoziale legale distinto dal mutuo codicistico

Per quanto attiene alla qualificazione del contratto di credito che sta alla base dell’operazione di finanziamento agevolato, non vi è dubbio che ci si trovi in presenza di una di quelle figure negoziali cui viene riservato comunemente il nome di “mutuo di scopo”.

Dalla legislazione in materia emerge, infatti, che le singole forme di prestito vengono concesse per un fine particolare in vista del cui raggiungimento viene fatto obbligo al mutuatario di fare della somma concessagli un certo impiego, attraverso il quale si realizza, insieme col suo interesse, un connesso interesse pubblico. La presenza di siffatta obbligazione (c.d. di destinazione), che si aggiunge alla obbligazione degli interessi, e la frequente previsione, nella legislazione speciale, della risolubilità del mutuo in conseguenza dell’inadempimento della stessa, impongono di ritenere – con la giurisprudenza e con la dottrina prevalente – che la prevista destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio con una diretta rilevanza causale: la finalità del mutuo, in quanto imposta dalla legge, non può non qualificare la causa del negozio e delimitarne il contenuto rispetto allo schema tipico. La causa del mutuo postula, infatti, la funzione di attribuire il godimento dei beni al mutuatario; nel mutuo di scopo, invece, la presenza della c.d. obbligazione di destinazione modifica quella funzione negoziale in quanto la nuova funzione economico-sociale del negozio non si esaurisce più nel godimento del danaro, ma implica – come essentiale negotii – la realizzazione di un risultato finale rispetto al quale il godimento stesso rappresenta un momento meramente strumentale. Pur lasciando fermo, l’obbligazione di destinazione, l’effetto traslativo in favore del finanziato, essa tuttavia altera lo schema causale del mutuo ed impone perciò diPage 137 riconoscere al mutuo di scopo una sua propria tipicità legislativa, distinta ed autonoma rispetto a quella del mutuo.

@3. Il mutuo di scopo nell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione

Le sentenze considerate fondamentali ai fini della valutazione e cognizione degli orientamenti giurisprudenziali in materia di qualificazione del mutuo di scopo o, meglio, del mutuo di scopo legale sono la pronuncia del 3 aprile 1970 n. 8962 e le due successive Cassazione n. 2796/19723, Cassazione n. 3752/19814 rese in materia dalla Suprema Corte.

La vicenda relativa alla fattispecie decisa nella prima sentenza riguarda un contratto di credito alberghiero stipulato dal rappresentante dei titolari dell’esercizio con la apposita Sezione di credito alberghiero, successivamente impugnato da uno dei rappresentati, adducendo, quale motivo di nullità, l’accordo fraudolento intervenuto tra i contraenti per distrarre i fondi dalla destinazione pattuita imputandoli a copertura di debiti personali contratti dallo stipulante medesimo con l’istituto bancario ovvero la mancanza di causa. Nella sentenza di primo grado la Corte non aveva avuto dubbi nel ricondurre la figura in esame ad un semplice mutuo così come, a quanto è dato di desumere dalle indicazioni della Cassazione, la Corte di Appello. La presenza del vincolo di destinazione accanto alla causa credendi tipica del mutuo viene ricondotta all’area dei semplici motivi dei quali si rimarca la irrilevanza quali interessi meritevoli di tutela.

Censurando tale decisione, la Cassazione modifica la ricostruzione del tipo, non tanto a seguito di un mutamento del metodo qualificatorio (come pure sembrerebbe desumersi dalle affermazioni della stessa), poiché anche in questa ipotesi la qualificazione viene operata in base al criterio causale, quanto per la adozione di un diverso modello di riferimento. Non ci si basa più sulla nozione di mutuo contenuta nel codice, bensì sulla fattispecie delineata dalla relativa legge speciale. La differenziazione rispetto al mutuo codicistico si attua, sotto il profilo causale, in quanto la Cassazione, facendo rientrare in esso l’obbligo di destinazione imposto dal legislatore giunge alla elaborazione, se-Page 138condo la tecnica di costruzione per genere e differenza specifica, di un sottotipo nel quale sono presenti tutti gli elementi della fattispecie con l’aggiunta di un quid pluris. Osserva, infatti, a questo proposito che «la finalità del mutuo in quanto prevista ed imposta dalla legge qualifica la causa e ne delimita il contenuto rispetto allo schema tipico, acquistando in tal modo rilevanza causale».

Il vincolo di destinazione, viene direttamente preso in considerazione in funzione del pubblico interesse ad esso sotteso. La destinazione, infatti, «è considerata dalle leggi di pubblico interesse, in quanto intesa a realizzare particolari esigenze di ordine economico-sociale, è condizione imprescindibile per la concessione del mutuo». Tale ragionamento, rovesciato, permette al giudice di chiarire che senza l’assunzione dell’impegno previsto il credito non sarebbe stato concesso. Non se ne traggono, tuttavia, le logiche conclusioni in tema di equilibrio dei contrapposti interessi e, specificamente, di corrispettività tra le diverse prestazioni.

Vengono, poi, in considerazione altri fattori che appariranno in seguito, sia alla dottrina sia alla giurisprudenza, rilevanti per legittimare l’esistenza di una figura autonoma di mutuo di scopo legale, quali la concessione del finanziamento da parte di un istituto costituito ad hoc la cui attività risulta rigidamente specificata dalla legge, il controllo esercitato dallo Stato su tale tipo di operazioni, l’esistenza di un contributo in conto interessi versato da parte dello Stato medesimo oltre alla previsione di agevolazioni di natura fiscale. Si tratta, però in questa ipotesi di elementi utilizzati non ai fini della costruzione del tipo ma per dedurre la imperatività delle norme che stabiliscono l’obbligo di destinazione.

Nella successiva sentenza (relativa ad un finanziamento per l’acquisto di scorte) si torna, invece, alla tematica del finanziamento, con l’esplicito riconoscimento dell’esistenza di una categoria contrattuale denominata “finanziamento di scopo”. Affermazione cui consegue, logicamente, la non necessità di fornire una qualificazione del rapporto in termini di mutuo; anzi, la Suprema Corte osserva che la Corte di Appello è stata fuorviata, nella decisione, proprio «dalla ritenuta necessità di inquadrare la fattispecie negoziale in esame nello schema tipico del mutuo»5.

Il mutuo di scopo costituirebbe, invece, un particolare tipo di credito mobiliare, «caratterizzato da una finalità di ordine economico e sociale» nel quale si rinviene la presenza di componenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT