Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA'DI SVOLGIMENTO DEI CORSI Capo I Contenuto

del regolamento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il

legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; Visti gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2, e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato; Visti gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Visti gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3, e 49, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato; Visto l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Corsi disciplinati dal regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami finali e di valutazione del profitto, nonche' i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' e di formazione delle graduatorie finali.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amininistrazione compente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' il seguente

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione; b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo; c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita', per l'amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare; e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

.

- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente

Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitanio di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale e articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.

Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.

5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissani previsti dall'art. 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteni generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art.

10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT