Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17; Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 3, nella parte in cui prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e de1 lavoro e della previdenza sociale, per individuare la struttura di gestione cui e' affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e per determinare le modalita' di attribuzione di tali somme; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di finanza locale; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse; Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante norme sulla regolazione contabile conseguente alla fruizione delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 244 del 1995; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato; Visto l'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilita' speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato; Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Considerata l'opportunita' di provvedere all'emanazione di un unico decreto per dare attuazione al citato articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241; Sentito il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998; Considerato che le osservazioni della predetta commissione in merito all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono state accolte solo relativamente alla menzione del centro informativo del dipartimento delle entrate, mentre si e' ritenuto di dover mantenere, sia pur modificata e nonostante le previsioni del successivo articolo 6, la disposizione contenuta nella stessa lettera f), in quanto nell'articolo 1, comma 2, e' contenuta un'elencazione sommaria dei compiti della struttura di gestione, piu' approfonditamente specificati negli articoli seguenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2793 del 30 aprile 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Individuazione e compiti della struttura di gestione

  1. La struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

  2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti, a: a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari; b) verificare quotidianamente la tempestivita' e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti; c) verificare quotidianamente la tempestivita' e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilita' speciale dalle banche delegate e dai concessionari; d) suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilita' speciale e disporne il versamento ai singoli enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti; e) comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e le informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della sezione erario del modello di versamento sono comunicati anche all'INPS e quelli della sezione INPS sono comunicati anche al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate; f) segnalare le violazioni riscontrate ai fini dell'irrogazione delle penalita' e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei concessionari, nonche' quelle relative ai contribuenti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Art. 2.

    Comitato di vigilanza

  3. La struttura di gestione riferisce, almeno ogni tre mesi, sulla propria attivita' ad un apposito comitato di vigilanza, al quale partecipano: a) due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno con funzioni di coordinatore; b) due membri designati dal Ministro delle finanze; c) due membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; d) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni; e) tre membri designati dalla conferenza Statoregioni.

  4. Il comitato di vigilanza puo' chiedere in ogni momento alla struttura di gestione notizie e chiarimenti sull'attivita' svolta e predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione di sintesi sull'andamento dell'attivita' di gestione da inviare ai predetti Ministri ed alla conferenza Statoregioni.

    Art. 3.

    Modalita' di ripartizione delle somme

  5. La struttura di gestione, dopo aver ricevuto i flussi informativi trasmessi dalle banche delegate e dai concessionari ai sensi delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ne verifica la rispondenza alle relative specifiche tecniche; verifica inoltre la quadratura contabile dei dati riguardanti le somme versate dai contribuenti con l'importo degli accrediti comunicati dai concessionari e con l'importo, comunicato in via telematica dalla Banca d'Italia in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, dei versamenti affluiti nell'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

    Qualora da tale verifica emergano errori formali o squadrature contabili, la struttura di gestione comunica in via telematica gli errori riscontrati alla banca delegata o al concessionario della riscossione.

  6. La struttura di gestione: a) determina, con le modalita' da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, e limitatamente ai flussi informativi che hanno superato con esito positivo le verifiche di cui al comma 1, le somme spettanti ai singoli enti destinatari dei versamenti unitari e ripartisce le somme spettanti all'I.N.P.S. per sede autonoma di produzione e quelle relative alla sezione erario dei modelli di versamento spettanti allo Stato ed alla regione siciliana per capitolo ed articolo di bilancio. Le somme relative alla sezione regioni dei modelli vengono ripartite per codiceregione; b) trasmette quotidianamente alla Banca d'Italia, attraverso la rete nazionale interbancaria, uno o piu' flussi telematici contenenti le disposizioni per la movimentazione dei fondi, da far pervenire alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, distintamente per ciascuna delle contabilita' speciali previste dal regolamento richiamato al comma 1, sulla base delle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.

  7. La sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata nel comma 2, sulla base dei flussi trasmessi dalla struttura di gestione preleva, dopo averne verificata la disponibilita' ed aver stampato gli ordini stessi su modelli da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, i fondi dalle apposite contabilita' speciali, riversandoli agli enti destinatari e comunica alla struttura di gestione l'avvenuto trasferimento. Le quietanze di entrata riguardanti le somme da far affluire alle contabilita' speciali intestate alle sedi autonome di produzione dell'I.N.P.S. possono essere sostituite da flussi informatici ai sensi dell'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

  8. Gli ordini di pagamento di cui al comma 3 recano la firma del direttore centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, riprodotta a stampa, in conformita' alla procedura automatica concordata fra le amministrazioni...

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