DECRETO 25 maggio 2011 - Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica, nell''ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (11A12747)

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 15 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto 5 novembre 2004 del Ministro per la funzione pubblica, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale il prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, cosi' come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2010;

Ritenuta la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica in attuazione dell'art. 15 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Ambito della disciplina

  1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

    Art. 2

    Funzioni

  2. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Art. 3

    Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

  3. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.

  4. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

  5. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

  6. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

  7. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

    Art. 4

    Capo del Dipartimento

  8. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento; coordina le attivita' demandate al Dipartimento in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.

  9. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

  10. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

    1. «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e gli affari internazionali»: coordinamento dell'attivita' degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale; coordinamento dell'attivita' di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo; coordinamento della programmazione strategica ed operativa degli uffici del Dipartimento; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; attivita' di vigilanza sulla gestione e sulle attivita' dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166; coordinamento dei rapporti internazionali tenuti dagli uffici del Dipartimento; raccolta ed analisi di documentazione sull'esperienza di riforma amministrativa di altri Paesi; coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e con gli altri organismi internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione; promozione di scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e Paesi dell'Unione europea;

    2. «Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale»: attivita' di studio, consultiva interna e propositiva anche finalizzata all'adozione di iniziative normative in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale; indirizzo e coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale;

    3. «Servizio amministrativo-contabile»: gestione degli affari finanziari e, piu' in generale, del bilancio e dei relativi...

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