Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato

AutorePasquale Troncone
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@1. L'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 29 del 2002).

Con la recente decisione della Corte costituzionale n. 29 del 14 febbraio 2002 1, chiamata a dirimere diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, poi convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24, si torna prepotentemente a riesaminare l'ipotesi del delitto di usura introdotto nella vigente formulazione dalla legge del 7 marzo 1996 n. 108 2.

Originariamente, nella fase di proposizione delle varie ordinanze di rimessione, la questione di legittimità investiva unicamente la materia civile 3, in quanto il predetto decreto legge, denominato «decreto salva banche», aveva sottratto alla disciplina caducatoria dell'art. 1815 del codice civile, quei contratti di finanziamento o comunque aventi caratteristiche di contratti a prestazioni corrispettive, che con il sopravvenire della rimodulazione trimestrale dei tassi di interesse finivano per presentare evidenti caratteri di usurarietà. Si era verificato, infatti, che, nonostante alla stipula del contratto e della convenzione degli interessi dovuti gli operatori appartenenti al sistema del credito si fossero attenuti al livello dei tassi di interesse praticato in quel momento sul mercato ufficiale, a seguito dell'aggiornamento imposto dall'art. 2 della legge 108/96 a cura del Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi e con la riduzione drastica dei tassi verificatasi in Italia ed in Europa nel biennio 1998-1999, i contratti precedentemente stipulati presentavano livelli di interesse ben al di sopra di quello del tasso globale medio fissato dal provvedimento ministeriale 4. Si reputava, dunque, necessario introdurre una normativa di adeguamento che facesse rientrare il pericolo di una nullità sopravvenuta di tutti quei contratti che avrebbero finito per esporre il sistema bancario al pericolo di onerose pretese risarcitorie sul piano civile e ipotesi di responsabilità penale 5.

Il Governo dell'epoca aveva ritenuto opportuno intervenire con la forma del decreto legge per sanare la controversa questione, provvedimento legislativo che nella sua natura dispositiva assumeva la funzione di una legge di interpretazione autentica della precedente disciplina penale dell'usura introdotta con la legge n. 108/96 6. A voler tacere per il momento del significato ordinamentale e degli effetti di un intervento normativo di natura interpretativa in termini di politica criminale, resta il fatto che la Corte costituzionale nel decidere una vicenda legata alla efficacia civilistica del contratto di mutuo ha finito per esaminare anche la questione penale che ne è alla base. Infatti, il vero nodo del problema appare oggi rappresentato dagli aspetti relativi alla struttura dell'illecito penale ed in particolare dal suo momento consumativo 7.

La sentenza della Corte, in definitiva, ha ritenuto costituzionalmente legittima la legge interpretativa, respingendo in questo modo, seppure in parte, tutte le questioni prospettate, reputando la disciplina compatibile con i vari parametri costituzionali.

Tuttavia, l'indagine svolta dalla Consulta ha consentito di determinare che il momento di qualificazione del fatto è rappresentato dalla conclusione del contratto e dalla contestuale pattuizione degli interessi. Sarà, dunque, quel momento a determinare la individuazione dei tassi di interesse vigenti sul mercato, per cui la rimodulazione trimestrale successiva eventualmente al ribasso, che dovesse condurre al superamento della soglia limite da parte del tasso convenuto, non renderà il contratto usurario.

La Corte non manca, tuttavia, di rilevare che nonostante le diverse perplessità suscitate, l'intervento del legislatore del 1996 ha apprestato una importante garanzia alla tutela dei soggetti attraverso il meccanismo della individuazione oggettiva degli elementi che conferiscono illiceità penale al fatto. Rilevando, a tale proposito, che la fissazione per legge dei tassi di interesse svincola l'accertamento della responsabilità penale da eventi soggettivi e variabili che sotto la precedente vigenza dell'abrogato art. 644 c.p. avevano destato non poche perplessità in termini di certezza. In buona sostanza, la Corte ritiene che la legge n. 108/96 nel quadro dei suoi elementi oggettivi è stata adeguatamente completata dal decreto legge n. 394/2000, avendo stabilito al primo comma che: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

Sul piano generale e su quello dell'intervento dello Stato in una prospettiva di politica criminale la sentenza della Consulta, chiamata ad intervenire su di una iniziativa legislativa di interpretazione autentica, sembra marcare quel livello di allarme che l'economia, e nella specie il mercato del credito legale, registrava durante i lavori di revisione dell'art. 644 c.p. nel 1996. Ma la riforma radicale della disposizione aveva già avuto un precedente importante nel 1992 quando, con l'art. 644 bis c.p., venne introdotta la fattispecie della c.d. usura impropria 8.

Va subito detto che il legislatore con il vigente art. 644 c.p. ha introdotto una serie di modifiche normative che oltre ad innovare radicalmente e ad arricchire il quadro dei presupposti di tipicità del reato, si segnalano per una poco meditata riflessione, prodotto caratteristico della nostra epoca di persistente situazione di emergenza 9. Il proposito di ancorare la tipicità del fatto ad elementi di carattere oggettivo 10, sottraendo all'interprete qualsiasi tentazione di introdurre variabili indipendenti, ha finito per dar luogo ad una norma complessa nella quale i presupposti di tipicità contribuiscono a configurare plurimi fatti di usura, secondo uno schema di sussidiarietà implicita. Questo assetto normativo rende evidente un altro aspettoPage 4 che non era sfuggito ad alcuni commentatori 11. Si è detto, e giustamente, che nell'area dell'illecito si sono inseriti elementi di macroeconomia che non sarebbero teoricamente compatibili con la collocazione sistematica del delitto di usura nell'ambito della parte speciale del codice. Si tratta di una osservazione che rappresenta il nuovo sfondo teleologico su cui si muove l'odierna fattispecie e che non può non essere analizzata per le sue ricadute in relazione alla previsione dell'art. 644 ter c.p. in ordine all'inizio della decorrenza del termine di prescrizione del reato.

Si impone in tutta la sua evidenza che le esigenze di tutela del patrimonio individuale devono oggi trovare soluzioni di armonia, da un lato con gli effetti di una corretta politica di mercato del credito e i suoi elementi macroeconomici, considerato che la copertura di garanzia legale investe l'intero sistema bancario se addirittura si parla di decreto legge «salva banche», e dall'altro con la frontiera temporale della prescrizione posta a distanza dal momento consumativo del reato e collocata legislativamente in posizione eccentrica rispetto a quanto stabilito dalla disciplina codicistica di carattere generale.

@2. La L. 394/2000 come legge di interpretazione autentica in materia di usura.

Con l'avvento della riforma del 1996 l'attuale disciplina legislativa del delitto di usura è stata con cepita nella sua previsione normativa come una ipotesi di norma penale in bianco. Essa, infatti, rinvia secondo esigenze sistematiche al provvedimento amministrativo emanato dal Ministero del tesoro che, come già detto, trimestralmente fissa il tasso di interesse da praticarsi sul mercato del credito.

Si tratta di una disposizione caratterizzata da una soglia di illiceità penale variabile, direttamente dipendente da un provvedimento normativo di fonte regolamentare, a contenuto generale e astratto, con un apporto di contenuto esclusivamente tecnico 12. Il legislatore ha riproposto qui una soluzione di tecnica legislativa già adottata in passato, ad esempio, nella legge per la repressione del consumo e del traffico di sostanze stupefacenti, la cui operatività dipende dall'inserimento di una determinata sostanza nelle tabelle ministeriali allegate. Una norma penale in bianco con tali caratteristiche, è noto, non viola i principi dell'ordinamento e appare conforme al principio di riserva di legge relativa.

Nel caso del delitto di usura con l'entrata in vigore del decreto legge n. 394/2000 si presenta all'attenzione dell'interprete un fenomeno in parte nuovo e diverso rispetto a quelli conosciuti nella materia delle fonti del diritto penale, ossia una legge di interpretazione autentica di una disciplina incriminatrice 13, con efficacia vincolante di una determinata lettura del contenuto nell'ambito dello schema descrittivo della norma 14.

Secondo la teorica delle fonti del diritto a qualificare il tipo di intervento interpretativo è il soggetto dal quale promana. Si distinguono in proposito una interpretazione autentica, una giudiziale e una dottrinale. In particolare viene definita autentica «l'interpretazione che proviene dal legislatore stesso, quando questi con una norma nuova chiarisce il significato di una precedente disposizione di legge» 15.

Questo tipo di intervento è in realtà lontano da un altro fenomeno ben noto alle fonti della legge penale, quello della consuetudine interpretativa, che trae vita da una operazione di adeguamento di una disposizione preesistente al reale contesto sociale, culturale ed economico nell'ambito del quale si trova a dover essere applicata 16.

Nel caso di una legge interpretativa, invece, si tratta di una fonte del diritto penale sopravvenuta, del medesimo livello di quella preesistente che svolge una efficacia, in termini di frammentarietà, selettiva delle condotte da considerare illecite, rispetto ad...

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