DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n. 394 - Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

Coming into Force31 Dicembre 2000
Enactment Date29 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/30/000G0449/CONSOLIDATED/20020306
Published date30 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.303 del 30-12-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d'interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 puo' determinare in ordine alla stabilita' del sistema creditizio nazionale;

Considerata l'opportunita' di stabilire un tasso di sostituzione tale da consentire una ridefinizione del costo dei mutui a tasso fisso attualmente in essere, in relazione alla eccezionale caduta dei tassi di interesse registratasi negli ultimi anni, avente carattere strutturale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

  2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per il debitore, e' sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

  3. Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976 - ottobre...

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