DELIBERA 7 aprile 2020 - Ammissione della prassi di mercato relativa all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato. (Delibera n. 21318). (20A02165)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 («MAR»), che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 908/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura ed i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonche' i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione;

Vista la delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, con la quale la Consob aveva ammesso, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c) del TUF, la prassi di mercato attinente all'attivita' di sostegno della liquidita' del mercato («Prassi n. 1»);

Vista la relazione annuale sull'applicazione delle prassi di mercato ammesse nell'Unione («Report to the Commission on the application of accepted market practices») che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 10, MAR, l'ESMA deve trasmettere alla Commissione europea, pubblicata in data 13 dicembre 2019;

Considerato che, ai sensi degli articoli 185, comma 1-bis, e 187-ter, comma 4 del TUF, le violazioni indicate dai predetti articoli non sono punite, o assoggettate a sanzione amministrativa, qualora si dimostri di avere agito per motivi legittimi ed in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c) del TUF, per «Prassi di mercato ammessa» si intende una prassi ammessa dalla Consob conformemente all'art. 13, MAR;

Considerato che ai sensi dell'art. 73 del regolamento Consob n. 20249/2017 (regolamento Mercati) «La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati»;

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