DELIBERA 4 aprile 2019 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI): assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto ad integrazione delle risorse del Piano operativo agricoltura destinate alla medesima finalita'. (Delibera n. 18/2019). (19A04491)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sue modificazioni (legge finanziaria 2003) che al comma 1 istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, e al comma 2 demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle relative iniziative;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e in particolare il comma 354 con il quale viene istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI), alimentato con le risorse del risparmio postale e con una dotazione iniziale di 6.000 milioni di euro, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati e Visto, altresi', il successivo comma 355 che ne demanda la relativa ripartizione a questo Comitato;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano -d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in particolare: i) l'art. 6 con cui viene destinata al sostegno di attivita' nel settore della ricerca e sviluppo una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo soprarichiamato;

ii) l'art. 8, comma 1, lettera b) che attribuisce a questo Comitato la funzione di determinare i criteri generali e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23 istituisce per ridenominazione il Fondo per la crescita sostenibile e all'art. 30 prevede al comma 2, che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possano essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI);

al comma 3, che le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno siano destinate alle finalita' di cui al precedente comma 2, nel limite massimo del 70 per cento;

al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico siano determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al precedente comma 3;

Visto il decreto interministeriale dei...

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