DELIBERA 29 novembre 2017 - Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche. (Delibera n. 20204). (17A08375)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale e' stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative la possibilita' di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line;

Vista la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, con la quale e' stato modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la disciplina sulle offerte effettuate tramite portali on-line, contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a tutte le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 502 convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che contiene rilevanti modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 che prevede che le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oggetto di modifica si applicano dal 3 gennaio 2018;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, che ha esteso le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line anche all'offerta di strumenti di capitale da parte delle imprese sociali;

Visto in particolare il comma 9 dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in base al quale l'efficacia delle disposizioni contenute nel menzionato articolo e' subordinata, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita';

  1. alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

  2. alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita';

  3. alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

    Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 100-ter, il quale stabilisce che la Consob determini la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali, «al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della piccola e media impresa o dell'impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»;

    Considerata la necessita' di rivedere il predetto Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo;

    Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 6 luglio 2017;

    Delibera: Art. 1 Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche 1. Il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, e' modificato come segue: 1) Nella Parte I, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a. alla lettera c) prima del n. 1 e' aggiunto il n. 01: «le piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017;»;

  4. alla lettera c), nn. 3) e 4), le parole «start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite dalle...

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