Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale. (Deliberazione n. 170/04).

TITOLO 1 Disposizioni generali L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2004; Visti

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n.

481/95); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito

decreto legislativo n. 164/00); la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03); la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00); la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01); la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03, e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03; la deliberazione dell'Autorita' 10 marzo 2004, n. 26/04; la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04; la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04; la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 169/04; il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 29 luglio 2004); il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004); Considerato che

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorita' stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ai sensi dell'art. 14, comma 10, del decreto legislativo n.

164/00, tutti gli esercenti il servizio di distribuzione sono tenuti alla certificazione dei bilanci dal 1 gennaio 2002 e conseguentemente dispongono di dati certi in relazione ai costi sopportati per lo svolgimento del servizio; in conseguenza dell'entrata in vigore del predetto obbligo, diversamente da quanto accaduto nel primo periodo regolatorio, e' possibile prevedere, per la determinazione della tariffa di distribuzione, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attivita' di ciascun esercente; ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorita' fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico; Considerato che, nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, l'Autorita' ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue

conferma del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2003-2004, aggiornato al fine di tenere conto degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttivita' e, sulla base dell'andamento del mercato, del tasso di remunerazione del capitale investito; riconoscimento della facolta', per le imprese di distribuzione, di determinare un nuovo vincolo sui ricavi sulla base di dati oggettivi, per il calcolo delle tariffe nel caso di reti in sviluppo caratterizzate da specificita' di costi; riduzione graduale della variabilita' dell'articolazione tariffaria, attraverso la definizione

  1. per l'anno termico 2004-2005, di un'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo identica per tutto il territorio nazionale, integrata, per ciascun ambito, di uno specifico coefficiente calcolato a partire dal vincolo sui ricavi riconosciuto per ciascun ambito; b) per gli anni termici successivi, di tariffe di distribuzione omogenee su base regionale; mantenimento di strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili; mantenimento, per l'anno termico 2004-2005, del Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attivita' di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01; previsione, a partire dall'anno termico 2005-2006, di un corrispettivo separato per la misura, alla cui quantificazione si procedera' con separato provvedimento in esito all'analisi dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione anche a seguito degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01; Considerato che, nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorita' ha prospettato l'adozione, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, di una disciplina tariffaria coerente con quella sopra enunciata; Considerato che, nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute hanno segnalato all'Autorita', tra l'altro, l'esigenza di

    prevedere il riconoscimento dei nuovi investimenti, inclusi quelli relativi al potenziamento e alla sostituzione delle reti o per la sicurezza del servizio; definire un tasso di remunerazione del capitale investito che tenga conto del rischio specifico dell'attivita' di distribuzione del gas, nonche' un valore per il recupero di produttivita' in funzione anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualita' del servizio; garantire modalita' graduali e semplificate per il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT