DELIBERAZIONE 21 gennaio 2002 - Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 08/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 gennaio 2002; Premesso che

in data 10 gennaio e' stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza), di parziale sospensione della esecuzione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito

l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.

79/1999 (di seguito: deliberazione n. 308/01); l'ordinanza ha disposto la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 308/01, nella parte in cui introduce un limite all'assegnazione di capacita' produttiva nella misura del 20% del numero delle bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e del 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali; l'ordinanza di cui al precedente alinea e' stata adottata sulla base delle seguenti motivazioni

  1. il tenore di una delle disposizioni richiamate quale presupposto giuridico delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 308/01, l'art. 2, comma 12, lettera h, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), non consentirebbe la fissazione di limiti alla quantita' di bande di capacita' produttiva che possono essere assegnate in esito alle procedure concorsuali; b) la previsione di limiti all'assegnazione della capacita' produttiva si tradurrebbe in una misura in se' contrastante con il meccanismo dell'asta al rialzo, e cio' in misura maggiore se si considera la previsione della facolta' di cessione delle bande di capacita' produttive assegnate in esito alla singola procedura d'asta senza limiti sulle quantita'; c) la quantificazione dei limiti non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, ne' risulta preceduta da indagini istruttorie sulle effettive condizioni del mercato di riferimento; Visti

la legge 10 ottobre 1990, n. 287; la legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); Visti

il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92); la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata; la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie...

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