DELIBERAZIONE 21 gennaio 2002 - Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 08/02)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 gennaio 2002; Premesso che
in data 10 gennaio e' stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza), di parziale sospensione della esecuzione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito
l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999 (di seguito: deliberazione n. 308/01); l'ordinanza ha disposto la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 308/01, nella parte in cui introduce un limite all'assegnazione di capacita' produttiva nella misura del 20% del numero delle bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e del 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali; l'ordinanza di cui al precedente alinea e' stata adottata sulla base delle seguenti motivazioni
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il tenore di una delle disposizioni richiamate quale presupposto giuridico delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 308/01, l'art. 2, comma 12, lettera h, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), non consentirebbe la fissazione di limiti alla quantita' di bande di capacita' produttiva che possono essere assegnate in esito alle procedure concorsuali; b) la previsione di limiti all'assegnazione della capacita' produttiva si tradurrebbe in una misura in se' contrastante con il meccanismo dell'asta al rialzo, e cio' in misura maggiore se si considera la previsione della facolta' di cessione delle bande di capacita' produttive assegnate in esito alla singola procedura d'asta senza limiti sulle quantita'; c) la quantificazione dei limiti non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, ne' risulta preceduta da indagini istruttorie sulle effettive condizioni del mercato di riferimento; Visti
la legge 10 ottobre 1990, n. 287; la legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); Visti
il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92); la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata; la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie...
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