Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».

  3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3717):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(Berlusconi) il 30 dicembre 2005.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),

in sede referente, il 9 gennaio 2006, con pareri delle

commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,

12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le

questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)

per i presupposti di costituzionalita' l'11 gennaio 2006.

Esaminato dalla 1ª commssione (Affari costituzionali),

in sede referente, l'11, 17, 18 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 31 gennaio 2006 ed approvato il

2 febbraio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 6323):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),

in sede referente il 6 febbraio 2006, con pareri del

Comitato per la legislazione, delle commissioni II, III,

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della

commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commssione (Affari costituzionali),

in sede referente, il 7 febbraio 2006.

Esaminato in aula il 7, 8 gennaio 2006 ed approvato il

9 gennaio 2006.

Avvertenza:

Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

303 del 30 dicembre 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e corredato delle relative note e' pubblicato

in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale alla pag. 29.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni

sulla promu1gazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della

legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di

agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo

2003, n. 61, come modificato dalla presente legge:

3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15

maggio 2006, uno uno o piu' decreti legislativi per il

riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni

legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e

acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e

criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo

1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il

compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato

di norme controverse. Tali decreti legislativi sono

strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti

nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi

dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme

costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,

terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali

vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle

regioni.

.

- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del

Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, come modificato dalla

presente legge:

Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in

materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,

proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma

restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne

il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo

e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera

a), la codificazione delle disposizioni legislative in

materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo

dal vivo;

d) sport;

e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza

determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello

Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri

direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della

Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli

accordi

internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi

concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo

scopo di conseguire l'ottimiz-zazione delle risorse

assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione

delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una

significativa e trasparente impostazione del bilancio;

snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento

delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del

comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,

conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,

anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla

partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni

bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare

ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'

l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,

conformandosi al puntuale rispetto degli accordi

internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei

beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche

attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato

mediante la costituzione di fondazioni aperte alla

partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni

bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le

disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1

dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.

368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina

degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni

culturali, modificando le soglie per il ricorso alle

diverse procedure di individuazione del contraente in

maniera da consentire anche la partecipazione di imprese

artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,

ridefinendo i livelli di progettazione necessari per

l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di

aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti

oltre i limiti percentuali ordina-riamente previsti, in

relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di

tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di

costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che

intervengono nelle procedure per la concessione di

contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti

culturali, al fine di una precisa definizione delle

responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di

separazione fra amministrazione e politica e con

particolare attenzione ai profili di incompatibilita';

individuare forme di collaborazione, in sede

procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le

attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di

opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)

del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le

relative funzioni, anche mediante soppressione,

accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;

snellire le procedure di liquidazione dei contributi e

ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento

degli organismi che intervengono nelle procedure di

individuazione dei soggetti legittimati a ricevere

contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare

l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di

settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego

delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli

interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del

comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a

cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di

doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito

sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza

delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti

di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del

comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e

criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera

b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana

degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'

assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori

e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la

massima trasparenza nella ripartizione dei...

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