DECRETO RETTORALE 25 gennaio 2024 - Modifica dello statuto. (24A00609)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Universita' non statali legalmente riconosciute

Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Universita' telematiche

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal d.i. 17 aprile 2003, e' stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto

Richiamate le modifiche apportate al suddetto statuto

Richiamato lo statuto vigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 26 novembre 2020

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»

Richiamata la delibera del 9 novembre 2023 con cui il Senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica

Richiamata la delibera del 13 novembre 2023 con cui il consiglio di amministrazione ha ratificato le suddette proposte di modifica dello statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'universita' e della ricerca, per il controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168

Richiamata la nota prot. n. 2023/20/PRES/S del 24 novembre 2023, con cui l'Ateneo ha provveduto a trasmettere al MUR le proposte di modifica dello statuto vigente ai fini dell'espletamento del controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168

Vista la nota MUR prot. n. 1045 del 23 gennaio 2024 con cui la direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo, rilasciando il proprio nulla osta alla pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Preso atto della conseguente necessita' di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale

Valutato ogni altro elemento opportuno

Decreta:

Art. 1

E' approvato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi

Guglielmo Marconi

- Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

Il presente decreto e' acquisito alla raccolta interna di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2024

Il rettore: Abate

Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi

Guglielmo Marconi

- Telematica

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Natura e finalita'

Art. 2 - Modalita' e strumenti

Art. 3 - Rilascio titoli

Art. 4 - Regolamento didattico

Art. 5 - Assicurazione della qualita' di Ateneo

Art. 6 - Il codice etico

Art. 7 - Accordi e convenzioni Titolo II - Organi dell'Universita' Capo I - Organi centrali

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Il consiglio di amministrazione - composizione

Art. 10 - Il consiglio di amministrazione - competenze

Art. 11 - Il presidente del consiglio di amministrazione

Art. 12 - La giunta

Art. 13 - Il rettore

Art. 14 - Il senato accademico

Art. 15 - Il nucleo di valutazione interno

Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti

Art. 17 - Il direttore generale Capo II - Altri organi

Art. 18 - Il collegio di disciplina Titolo III - Strutture dell'Universita'

Art. 19 - Strutture per la didattica e la ricerca

Art. 20 - Le facolta'

Art. 21 - Il preside

Art. 22 - Il consiglio di facolta'

Art. 23 - La commissione paritetica docenti-studenti

Art. 24 - I corsi di studio

Art. 25 - I Dipartimenti

Art. 26 - Il consiglio di Dipartimento - composizione

Art. 27 - Il consiglio di Dipartimento - competenze

Art. 28 - Il direttore del Dipartimento

Art. 29 - La giunta del Dipartimento Titolo IV - Soggetti

Art. 30 - Corpo docente e ricercatore

Art. 31 - Attivita' di ricerca e di insegnamento Titolo V - Disposizioni finali

Art. 32 - Cessazione dell'attivita'

Art. 33 - Entrata in vigore e pubblicita'

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalita'

  1. E' istituita l'Universita' degli Studi «Guglielmo Marconi» - Telematica -, di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.

  2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.

  3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Universita', ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto interministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalita' blended. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

  4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica privata.

  5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

    Art. 2.

    Modalita' e strumenti

  6. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Fondazione

    Marsilio Ficino

    , con sede in Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

  7. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

  8. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

  9. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

  10. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

  11. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

    Art. 3.

    Rilascio titoli

  12. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

  13. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'.

  14. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

    Art. 4.

    Regolamento didattico

  15. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.

    Art. 5.

    Assicurazione della qualita' di Ateneo

  16. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualita' delle attivita' accademiche, l'Universita' adotta, cosi' come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della Qualita' di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Universita' si avvale di un presidio della qualita' di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

    Art. 6.

    Il codice etico

  17. L'Universita' adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunita' universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti

    promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali...

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