IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;
Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359
Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;
-
all'articolo 11, comma 1:
1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi...