LEGGE 17 ottobre 2014, n. 146 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno

Coming into Force22 Ottobre 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/10/21/14G00160/ORIGINAL
Published date21 Ottobre 2014
Enactment Date17 Ottobre 2014
Official Gazette PublicationGU n.245 del 21-10-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 ottobre 2014 NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: «e' sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e' sostituito dai seguenti», dopo le parole: «sia singola che di gruppo,» e' inserita la seguente: «evidentemente» e dopo le parole: «di cui al primo periodo.» sono aggiunte le seguenti: «Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente, e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2"

;

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni"

.

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:

"3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici"

;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

c-bis)...

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