DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 2019 - Approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019. (19A04391)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 13 «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 322/1989, ove si prevede che «Con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»;

Visto l'art. 13, comma 3-ter del decreto legislativo n. 322/1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 13, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 322/1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter;

Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989, relativo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare, l'art. 3, comma 6;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante...

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