DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018, n. 140 - Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00158)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto l'articolo 40, comma 2, lettera e), della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG (Classification of the functions of government) e alla classificazione economica di terzo livello;

Visto l'articolo 40, comma 2, lettera n), della legge n. 196 del 2009, che prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria, di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 8, che ha introdotto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009;

Visto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 3, il quale affida ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della struttura contabile ai fini dell'adozione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato della contabilita' integrata;

Visto il comma 4 del richiamato articolo 38-ter della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della medesima legge n.196 del 2009;

Visto l'articolo 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione del sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il comma 2, il quale individua negli Uffici centrali del bilancio e nelle Ragionerie Territoriali dello Stato le strutture che verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili» e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;

Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di spesa adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche sia svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

Sentita la Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, che ha reso il parere n. 1/2017/Cons. nell'adunanza a Sezioni riunite del 29 novembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1719/18, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 giugno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e denominazioni 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) amministrazioni centrali dello Stato: le amministrazioni, incluse le loro articolazioni periferiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

  1. amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

  2. piano dei conti integrato: elenco dei conti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, basato su una struttura gerarchica a piu' livelli in grado di consentire la rilevazione degli eventi gestionali e di evidenziare, attraverso l'utilizzo dei principi contabili applicati, le modalita' di raccordo, anche in sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali;

  3. livelli dell'articolazione del piano dei conti: strutture classificatorie con livelli gerarchici successivi esplicative della natura finanziaria ed economico-patrimoniale delle transazioni contabili elementari riconducibili alle unita' elementari di bilancio;

  4. livelli minimi di articolazione del piano dei conti: livelli base della struttura classificatoria gerarchica necessari per le registrazioni degli eventi gestionali sul sistema integrato delle scritture contabili;

  5. voce del piano dei conti: voce contabile di riferimento che corrisponde ad uno dei livelli gerarchici del piano dei conti;

  6. contenuto delle voci del piano dei conti: natura degli eventi gestionali classificati al livello di ciascuna voce elementare del piano dei conti, in base alle scritture contabili di natura finanziaria, economico-patrimoniale, comprese le scritture di integrazione e rettifica e quelle degli ammortamenti;

  7. sistema integrato di scritture contabili: sistema di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale rilevante in modo da assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale;

  8. transazione contabile elementare: ogni evento gestionale oggetto delle registrazioni contabili nell'ambito delle finalita' delle amministrazioni centrali dello Stato posto in essere dai soggetti responsabili delle registrazioni nel sistema di contabilita' integrata. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art...

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