DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2015, n. 104 - Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (15G00117)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19;

Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli articoli 44, 310 e 537-ter;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli articoli 420, 422, 424 e 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo n. 208 del 2011, e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 27/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 gennaio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana: il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «accordi internazionali»: gli accordi vigenti in materia di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico - militare nel settore della difesa, conclusi dall'Italia con uno o piu' Stati esteri;

  1. «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dal Ministero della difesa con uno o piu' Stati esteri, discendenti dagli accordi di cui alla lettera a);

  2. «attivita' di supporto tecnico-amministrativo»: qualsiasi attivita' di assistenza tecnica, ingegneristica, logistica, manutentiva, addestrativa, formativa, amministrativa, legale, nonche' di coordinamento della contrattualistica e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e del relativo impatto sui costi, discendente dagli accordi o dalle intese internazionali;

  3. «rimborso dei costi»: qualsiasi entrata compensativa dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per lo svolgimento delle attivita' di supporto tecnico-amministrativo;

  4. «Segretariato generale»: il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa;

  5. «Segretario generale»: il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti;

  6. «industria nazionale»: le imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale, di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare;

  7. «materiali di armamento»: i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni...

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