DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49 - Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE

Coming into Force28 Maggio 2013
Published date13 Maggio 2013
Enactment Date13 Marzo 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/05/13/13G00092/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.110 del 13-05-2013
Titolo I DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I Definizioni e ambito di applicazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione recato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2009, recante la determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;

Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011, recante le disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 4;

Visto il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante il regolamento che disciplina le attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 18 maggio 2012;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

    2. «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

    3. «regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di cui all'articolo 5 del codice;

    4. «regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi dell'articolo 196 del codice;

    5. «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare;

    6. «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

    7. «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o piu' Paesi terzi, o dell'Italia e di uno o piu' Stati membri con uno o piu' Paesi terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica;

    8. «autorita' di vertice»: il Capo di Stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

    9. «operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

    10. «area delle operazioni»: ambito operativo territoriale definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione dell'operazione militare all'estero;

    11. «operatore economico localizzato»: operatore economico che, nell'area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare prontamente e' adeguatamente le esigenze operative.

  2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica l'articolo 1 del decreto legislativo.

Art 2.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice, aventi per oggetto:

    1. forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

    2. lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

    3. lavori e servizi per fini specificatamente militari.

  2. Le autorita' di vertice, interforze e di Forza armata, nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1.

  3. Il presente regolamento disciplina altresi', in conformita' alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico dell'ordinamento militare.

Art 3.

Disciplina dei...

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