DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2024, n. 23 - Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. (24G00042)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare l'articolo 17, comma 1
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune
, e, in particolare, l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia italiana per la gioventu'
ente pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo, al comma 2, che l'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021
Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma europeo Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013
Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma europeo
Corpo europeo di solidarieta'
e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 («European Solidarity Corps»)
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante
Disciplina della proroga degli organi amministrativi
, e in particolare, l'articolo 3
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio
e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha istituito l'Agenzia nazionale per i giovani
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 596
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156, recante «Regolamento concernente emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 288, dell'11 dicembre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»
Vista l'informativa sindacale fornita in data 7 dicembre 2023, n. prot. 8390/2023
Considerato che nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia nazionale per i Giovani e' stata indicata quale Agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il capitolo Youth e Sport e del Corpo europeo di Solidarieta' (di seguito ESC)
Considerato che sulla base del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 55 in base al quale le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili
Considerato che il richiamato articolo 55, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, sia emanato il nuovo Statuto dell'istituita Agenzia italiana per la gioventu'
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1491, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1584, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024
Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'
1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu', allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Nella gestione dei programmi europei «Erasmus+ per il periodo 2021-2027», istituito con regolamento (UE) n. 2021/817, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e «European Solidarity Corps», di cui al regolamento (UE) n. 2021/888, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, nonche' dei futuri programmi europei nel settore delle politiche giovanili, sono fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni coinvolte.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge
e).
.
- Il testo dell'art. 55 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione
e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' il seguente:
Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente
pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e
di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti
gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia
nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi
individuati dai programmi europei e in attuazione della
decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine,
coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i
settori istruzione e formazione e svolge attivita' di
cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e
dello sport, anche a livello internazionale e con le
...
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