DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n. 297 - Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio

Coming into Force27 Dicembre 2006
Enactment Date27 Dicembre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/12/27/006G0320/CONSOLIDATED/20071002
Published date27 Dicembre 2006
Official Gazette PublicationGU n.299 del 27-12-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunita' europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti;

Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19 dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonche' di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attivita' sportive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.";

  2. l'articolo 53 e' cosi' modificato:

    1) al comma 1 dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente: "d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).";

    2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

  3. le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;

  4. sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.";

    3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.";

  5. l'articolo 59 e' cosi' modificato:

    1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ";

    2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.";

    3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.";

  6. all'articolo 60, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.";

  7. l'articolo 61 e' cosi' modificato:

    1) al comma 1, le parole: "ai sensi del comma 2" sono soppresse;

    2) il comma 2 e' abrogato;

  8. l'articolo 65 e' cosi' modificato:

    1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;

    2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti: "h) societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;

  9. societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.";

  10. l'articolo 66 e' cosi' modificato:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.";

    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

    3) al comma 4, le parole: ", aventi sede legale in Italia," sono soppresse;

  11. l'articolo 67 e' cosi' modificato:

    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

  12. l'adeguatezza patrimoniale;

  13. il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

  14. le partecipazioni detenibili;

  15. l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

  16. l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.";

    2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

    "2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:

  17. le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;

  18. sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.

    2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.";

    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.";

    4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti dei componenti il gruppo bancario.";

  19. all'articolo 68, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.";

  20. l'articolo 69 e' cosi' modificato:

    1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi";

    2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Banca...

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