DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 agosto 2019 - Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti. (19A05931)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che «Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi». Il Piano nazionale puo' essere approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. «Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarita' tenuto conto dei piani di gestione delle acque...

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