DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 - Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. (15G00197)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visti, in particolare, gli articoli 2, comma 9-bis, 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 35;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146, riguardante «Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303», recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 420/2014 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, visto ed annotato dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1158, il 24 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Denominazioni 1. Nel presente decreto sono denominati: a) «Segretario generale»: il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  1. «Strutture generali»: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad essi equiparati ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, comprese le strutture generali affidate ai Ministri o Sottosegretari;

  2. «Uffici»: le strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

  3. «Servizi»: le strutture di livello dirigenziale non generale;

  4. «Strutture di missione»: le Strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

  5. «Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo»: le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola...

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