DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. (23G00129)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione», e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, concernente

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, concernente

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, concernente

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernente

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge

Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2023

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4, espressa nella seduta del 21 giugno 2023

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5, espressa nella seduta del 21 giugno 2023

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e per le disabilita'

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva» sono inserite le seguenti: «, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»

b) alla lettera h), le parole: «, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «che, in conformita' ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, e' autorita' di disciplina, regolazione e gestione delle attivita' sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilita'».

c) alla lettera dd), dopo le parole: «e il direttore di gara» sono aggiunte le seguenti: «e ogni altro tesserato» e dopo le parole

verso un corrispettivo

sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nei termini indicati dall'articolo 25»

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:»

b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Enti di Promozione Sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: «Laddove le associazioni e le societa' sportive che siano state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «Laddove gli enti che siano stati costituiti» e le parole:

iscritte al Registro unico del terzo settore

sono sostituite dalle seguenti: «iscritti al Registro unico del terzo settore»

b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:

1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformita' dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono gia' iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.

.

c) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis -

(Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attivita' statutarie, purche' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche.

.

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: «riconosciuti dal CONI» sono aggiunte le seguenti: «e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP».

6. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

.

b) al comma 3, le parole: «associazioni sportive scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni e gruppi sportivi scolastici».

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1:

a) dopo le parole: «la Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o la Federazione Sportiva Paralimpica»

b) dopo le parole: «alla Federazione Sportiva Nazionale» sono inserite le seguenti: «o alla Federazione Sportiva Paralimpica».

8. All'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «e' autorizzata a svolgere attivita' sportiva con una associazione o societa' sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato»

2) dopo le parole: «Ente di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, anche paralimpici»

b) al comma 2, le parole: «, dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione, o dalla societa' sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla societa' sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato».

9. All'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 2, le parole: «Disciplina Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici».

10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di sport che prevedono l'impiego di animali».

11. All'articolo...

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