IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 1, comma 2;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 373;
Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.
Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.