DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37 - Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

Coming into Force02 Aprile 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/03/18/21G00042/CONSOLIDATED/20210724
Published date18 Marzo 2021
Enactment Date28 Febbraio 2021
Official Gazette PublicationGU n.67 del 18-03-2021
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 373;

Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

  2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo.

  3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

  4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  1. agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

  2. Comitato Italiano Paralimpico: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

  3. Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

  4. Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

  5. Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

  6. Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul territorio nazionale;

  7. Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita' motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

  8. Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

  9. Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

  10. Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

  11. lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;

  12. Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;

  13. Scuola dello Sport: la struttura della societa' Sport e salute S.p.a. che svolge attivita' di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;

  14. settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

  15. settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

  16. sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

  17. Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport...

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