DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 14 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. (21G00018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 24, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in particolare l'articolo 41

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010

Vista la raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione del 2 febbraio 2018 sugli elementi da includere nelle modalita' tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarieta' ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Vista la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta in data 3 dicembre 2020

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, di seguito "regolamento

(UE) 2017/1938".

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.

c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi, inclusa la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarieta', come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.

.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli

estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,

cosi' recita:

Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti

legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76

della Costituzione sono emanati dal Presidente della

Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e

con l'indicazione, nel preambolo, della legge di

delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri

e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire

entro il termine fissato dalla legge di delegazione

il

testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'

trasmesso al Presidente della Repubblica, per la

emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una

pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata

disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti

successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In

relazione al termine finale stabilito dalla legge di

delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere

sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio

della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per

l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'

tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni

permanenti delle due Camere competenti per materia entro

sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali

disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive

della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni

successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle

Commissioni per il parere definitivo che deve essere

espresso entro trenta giorni.

.

- Il testo dell'art. 24 della legge 4 ottobre 2019, n.

117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -

Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:

Art. 24 (Delega al Governo per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2017/1938, concernente misure volte a garantire la

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